Ordinanza n. 47/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 119d.P.R. 371/1957
- art. 53d.P.R. 371/1957
- art. 3d.P.R. 371/1957
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con
ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal pretore di Poggibonsi nel
procedimento civile vertente tra Pistolesi Massimo e Ditta F.lli
Palazzoni, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 16
settembre 1982, ha impugnato l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.
371 (rectius 361), per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma,
e 3, primo comma (in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non
dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva
dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla
partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in
occasione delle funzioni elettorali), nonché dell'art. 36, terzo
comma, della Costituzione (in quanto non prevede il diritto dei
lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici
elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza
delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale);
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima
delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982, e si è
pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n.
40 del 1981 (per poi ritenere la manifesta infondatezza di entrambe,
con l'ordinanza n. 192 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo
comma, della Costituzione sollevate dal pretore di Poggibonsi con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte