Ordinanza n. 47/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 317Codice penale
- art. 357Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco
Maria, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme,
muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di
procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di
dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con
la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della
udienza preliminare, dubita della legittimità costituzionale di tale
disposizione, assumendo che essa contrasterebbe con l'art. 101,
secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della funzione
giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della
stretta soggezione della legge;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice rimettente solleva la questione
muovendo, in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto
oggetto del giudizio principale, contestato come concussione (art.
317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non
sarebbe a suo avviso inquadrabile in tale figura di reato perché,
alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la
legge 26 aprile 1990, n. 86, l'imputato (assistente medico
ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) non
potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale;
che, peraltro, la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato,
oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico
servizio (artt. 17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4),
rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima che
la seconda di tali qualifiche;
che il giudice rimettente non ha chiarito né quale sia la
diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata
appropriata, né se nella specie ritenga di dover escludere anche la
qualifica di incaricato di pubblico servizio;
che, non essendovi mutamento del titolo del reato qualora tale
qualificazione venga invece riconosciuta, risulta carente la
motivazione della rilevanza della questione sollevata;
che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza
preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da
quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di
rinvio a giudizio, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 21 maggio
1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte