Ordinanza n. 470/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 10/1977
- art. 17legge 10/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo
comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5
dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con
l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta
al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48,
comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre
1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio
di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime
della concessione edilizia;
che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e
17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la
edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente
infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto
precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione
- come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del
rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano
comunale o regionale delle attività estrattive;
Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri
costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate
decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli
già valutati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della
legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del
suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto
della Regione Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte