Ordinanza n. 471/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 650Codice penale
- art. 258Codice di procedura civile
- art. 9legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
13 ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di
Spoleto, nel procedimento civile La Rosa Paolo e Angelini Rota Serra
Carlo e altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 - prima
serie speciale - dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito, nella camera di consiglio del 27 settembre 2000, il
giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il risarcimento
dei danni, che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero
conseguiti a una divisione effettuata in pregiudizio dell'erede, il
giudice istruttore presso il tribunale di Spoleto, in funzione di
giudice unico, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio per la
valutazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione di
un immobile oggetto della divisione, medio tempore ceduto a un terzo;
che il proprietario dell'immobile da valutare aveva negato
l'accesso in loco al consulente tecnico;
che in seguito a tale rifiuto il giudice aveva inutilmente
ordinato al terzo di consentire l'ispezione dell'immobile, ai sensi
dell'art. 118 del codice di procedura civile;
che, secondo quanto osserva il rimettente, allo stato dei
fatti egli dovrebbe limitarsi ad applicare ai terzi non ottemperanti,
a norma del citato art. 118, ultimo comma, una modestissima pena
pecuniaria, non superiore a lire diecimila;
che non si potrebbe, peraltro, applicare la sanzione
stabilita dall'art. 650 del codice penale, per l'operatività del
principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge
24 novembre 1981, n. 689, il quale renderebbe applicabile soltanto la
sanzione amministrativa contenuta nella disposizione processuale;
che il rifiuto del terzo di consentire l'ispezione
dell'immobile non era giustificato da alcuna circostanza esimente fra
quelle previste dal primo comma dell'art. 118;
che l'art. 118 del codice di procedura civile lederebbe,
pertanto, gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede che, in caso di rifiuto del terzo a consentire
l'ispezione di cose in suo possesso, il giudice non possa disporla
coattivamente;
che, passando all'esame delle singole censure, vi sarebbe
violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,
perché sarebbe precluso alla parte l'effettivo esercizio del diritto
di agire e di difendersi in giudizio;
che vi sarebbe, altresì, lesione dei doveri di solidarietà
sociale, stabiliti dall'art. 2 della Costituzione, consentendosi al
terzo il rifiuto, anche capriccioso, degli accertamenti istruttori
indispensabili;
che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di
razionalità e di pari trattamento normativo, di cui all'art. 3 della
Costituzione, considerando che può essere assoggettato a coazione il
teste renitente e non il terzo che rifiuti l'ispezione della cosa in
suo possesso;
che la questione sarebbe rilevante, perché l'accoglimento
della domanda richiede l'accertamento peritale del valore effettivo
dell'intero compendio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;
che l'interventore eccepisce, innanzitutto, la carenza della
motivazione circa la mancata partecipazione al giudizio degli
acquirenti di parte dei beni controversi;
che, in particolare, non risulterebbe chiaro se il giudizio
abbia a oggetto il risarcimento dei danni o l'annullamento della
divisione, giacché in quest'ultimo caso il proprietario dei beni da
ispezionare sarebbe parte del giudizio;
che, inoltre, desterebbe perplessità la valutazione del
rimettente circa l'indispensabilità dell'ispezione, perché, in
ipotesi, il terzo proprietario potrebbe aver modificato l'originaria
struttura dell'immobile;
che, nel merito, la questione sarebbe infondata, non essendo
convincente il parallelismo fra gli obblighi del destinatario
dell'ordine di ispezione e quelli del testimone.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
correttamente presuppone, per espressa affermazione del rimettente,
il rifiuto di eseguire l'ordine del giudice (art. 118, primo e
secondo comma, del codice di procedura civile);
che, tuttavia, non essendo dato conoscere dall'atto di
promovimento del giudizio incidentale il contenuto dell'ordinanza
d'ispezione, l'oggetto, le ragioni poste a base di essa e le
modalità di esecuzione (art. 258 del codice di procedura civile), si
palesa una evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 118 del codice di procedura
civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte