Ordinanza n. 478/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 23 aprile 1996 dal pretore di Padova nel procedimento civile
vertente tra Past Bar s.a.s. di Minchio Lucia & C. ed il Servizio
riscossione tributi Concessionario di Padova, iscritta al n. 134 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 aprile 1996 (pervenuta
il 23 febbraio 1999), il pretore di Padova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), il quale prevede che l'ufficiale esattoriale
deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando
sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo
all'esattore, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore
o dai suoi familiari;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un giudizio di opposizione di terzo alla
espropriazione di beni mobili di un'azienda ceduta, nel corso del
quale il cessionario assumeva che i beni oggetto del pignoramento
erano stati acquistati dopo che l'azienda era stata ceduta dal
contribuente, poi sottoposto ad esecuzione esattoriale;
che, ad avviso del giudice rimettente, i limiti stabiliti
dalla disposizione denunciata per dimostrare tale acquisto sarebbero
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo illogico che il
cedente soddisfi la propria obbligazione tributaria con beni di
terzi, mentre per altro verso sarebbe ingiustificata la disparità di
trattamento a seconda che essi possano dimostrare l'acquisto con atto
pubblico o scrittura privata autenticata o, invece, soltanto con
scrittura privata di data certa; sarebbero, inoltre, violati gli
artt. 24, primo comma, e 42 della Costituzione, perché sarebbe
preclusa al terzo la possibilità di agire in giudizio a tutela del
proprio diritto di proprietà, sacrificato da esecuzioni forzate
pubblicistiche alle quali non sarebbe possibile sottrarsi, e
l'art. 111 della Costituzione, perché la prova della proprietà del
bene non potrebbe formarsi secondo il principio del libero
convincimento del giudice;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sostenere la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale.
Considerato che l'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 - denunciato dal pretore di Padova nel testo vigente
anteriormente alle modifiche introdotte, prima, dal d.l. 31 dicembre
1996, n. 669 e, successivamente, dal decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 - riguarda la individuazione dei beni mobili pignorabili
nell'espropriazione forzata alla quale procede l'esattore delle
imposte;
che la espropriazione dei beni mobili e delle merci di
aziende cedute è invece disciplinata dall'art. 66 delle stesse
"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", in vigore
quando è stato sollevato il dubbio di costituzionalità;
disposizione, questa, che regolamenta specificamente l'ambito ed i
limiti nei quali è possibile procedere al pignoramento dei beni
mobili e delle merci;
che l'ordinanza di rimessione non motiva se, tenendo conto di
questa disposizione ed eventualmente facendo applicazione di essa,
sussistano e permangano i dubbi di legittimità costituzionale
relativi alla situazione del cessionario di azienda per le
obbligazioni tributarie del cedente; sicché, difettando la
motivazione sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), sollevata, in riferimento artt. 3, 24, primo
comma, 42 e 111 della Costituzione, dal pretore di Padova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte