Ordinanza n. 48/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
usata come parametro
citata
- art. 42Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 1r.d. 1949/1940
- art. 1legge 142/1946
- art. 2legge 142/1946
- art. 2legge 861/1949
- art. 1legge 861/1949
- art. 1legge 307/1956
- art. 2d.P.R. 853/1957
- art. 204Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 208Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 209Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 2r.d.l. 2138/1938
- art. 70r.d. 1949/1940
- art. 76r.d. 1949/1940
- art. 77r.d. 1949/1940
- art. 1d.l. 59/1948
- art. 3d.l. 59/1948
- art. 77d.l. 59/1948
- art. 24r.d. 1949/1940
- art. 1r.d. 1954/1940
- art. 209legge 861/1949
- art. 204legge 861/1949
- art. 208legge 861/1949
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; dell'art. 1 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1954; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; degli artt. 1 e 2 del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e disposizioni successive; dell'art.
2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; dell'art. 1 della legge 14
aprile 1956, n. 307; degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n.
853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la
riscossione dei contributi unificati in agricoltura; degli artt. 204,
208 e 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con sette ordinanze del
Pretore di Ginosa emesse:
a) il 16 novembre 1961 nei procedimenti civili vertenti tra
Gesualdi Giambattista e Giuseppe e Tangorra Vitangelo contro l'esattore
delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei
contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 17 e 18 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51 del 24 febbraio 1962;
b) il 30 dicembre 1961 nel procedimento civile vertente tra Galante
Antonio contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, iscritta al
n. 37 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;
c) il 22 marzo 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Coppa
Filomena, Paradiso Vito Matteo, Vizzielli Francesco e Buonsanti Gemma
contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il
Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 88, 89, 90
e 91 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Viste le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato presentate
per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei giudizi segnati coi
numeri 17, 18 e 37 del Registro ordinanze 1962, e depositate
rispettivamente il 28 dicembre 1961 ed il 31 gennaio 1962; viste le
deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 nell'interesse del Servizio
dei contributi agricoli unificati nel giudizio segnato col n. 17 del
Registro ordinanze 1962; e rilevato che in tutti gli altri giudizi
indicati in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte
costituzionale;
Ritenuto che con le sette ordinanze indicate in epigrafe, identiche
nella motivazione e nel dispositivo, sono state sollevate questioni di
legittimità costituzionale così sintetizzate dal Pretore:
1) art. 4 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; D.L.L. 2 aprile
1946, n. 142, e art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in relazione
alla prima parte dell'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n.
2138, convertito nella legge 2 giugno 1940, n. 739, per violazione
degli artt. 23, 77 e 70 Costituzione, relativamente al sistema di
corresponsione dei contributi, all'affidamento a commissioni
prefettizie dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera ed all'aver
posto l'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro;
2) art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; art. 1 della legge
14 aprile 1956, n. 307; art. 1 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in
relazione all'ultima parte del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, per
quanto concerne la disciplina della misura dei contributi, la cui
determinazione viene affidata, con una delega di ordine generale, a
provvedimenti governativi o del Presidente della Repubblica, nonché
per le riserve in merito alle modalità di accertamento dei medesimi,
del loro riparto, della loro riscossione e del loro versamento in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
3) artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e
disposizioni successive in relazione al terzo comma del ripetuto R.D.L.
28 novembre 1938, n. 2138, ed art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n.
1954, per quanto riguarda la riscossione dei contributi in parola: e
cioè il doppio modo di pagamento, giacché i contributi pagati con
conti correnti non vengono ad essere compresi, per la riscossione,
nelle imposte, risolvendosi in un privilegio dei più abbienti, gli
altri, invece, essendo inquadrati nel sistema di riscossione delle
imposte, sono gravati dall'aggio esattoriale, con l'obbligo da parte
dell'esattore del riscosso per non riscosso; per violazione dell'art. 3
della Costituzione;
4) artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per violazione
degli artt. 2 e 41 della Costituzione;
5) art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, relativamente
all'istituzione delle commissioni provinciali ed alle facoltà alle
stesse concesse, per violazione degli artt. 70, 76 e 77, richiamati
dagli artt. 3 e 23 della Costituzione;
6) artt. 204, 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché impongono una
condizione per agire in giudizio non uguale per tutti, e degli artt. 24
e 113 della Costituzione, poiché gli atti esecutivi in materia di
imposte e di contributi (che per il sistema di riscossione sono
compresi nelle imposte), sono da ritenersi istituzionalmente
illegittimi dopo la dichiarata incostituzionalità dell'art. 6, comma
secondo, della legge 20 marzo 1865, all. E (da cui derivano tutte le
disposizioni che disciplinano le riscossioni delle imposte), che trova
conferma nell'art. 66, secondo comma, del T.U. 17 ottobre 1922, n.
1401, sostituito appunto dall'art. 204 del T.U. 29 gennaio 1958, n.
645;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha
dichiarato: a) la illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio
1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il
sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le questioni
aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13
maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in
riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della
Costituzione; c) inammissibili, per la loro genericità, le questioni
riflettenti il contrasto delle leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14
aprile 1956, n. 307, del D.L. L. 8 febbraio 1945, n. 75, del R.D. 24
settembre 1940, n. 1954, e del D.P. 13 maggio 1957, n. 853, con gli
artt. 2, 41, 42 e 44 della Costituzione. Con sentenza 3 luglio 1962, n.
87, la Corte ha dichiarato, altresì, non fondate le questioni sulla
legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione; con
successive ordinanze del 15 novembre 1962, n. 101 e n. 102, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle stesse disposizioni contenute nel predetto art.
209 in riferimento anche all'art. 24, primo comma, ed all'art. 76 della
Costituzione;
che nei riguardi delle questioni relative agli artt. 4 e 5 del R.D.
24 settembre 1940, n. 1949, rispetto ai quali il Pretore ha sollevato
varie questioni riportate nei numeri 1, 4 e 5 del riassunto, occorre
ricordare che, essendo state le suindicate disposizioni dichiarate
illegittime con la citata sentenza n. 65 del 1962, ogni questione
riguardo alle disposizioni stesse si presenta manifestamente infondata,
stante la sopraggiunta inefficacia di esse;
che per quel che si riferisce alle questioni aventi per oggetto il
D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493,
riportate nei numeri 1 e 3 del riassunto, occorre ricordare che con la
sentenza n. 65 del 1962 la Corte ne ha dichiarato la non fondatezza in
riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione XV della
Costituzione. Nelle ordinanze oggi in esame non sono stati prospettati
validi argomenti per indurre la Corte a modificare la decisione
adottata con quella sentenza, le cui considerazioni valgono anche a
dimostrare il nessun fondamento della denunzia di illegittimità
dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, che ha lo stesso
sostanziale contenuto delle disposizioni del 1946 e 1947 testé
richiamate;
che per quel che attiene alla questione sollevata nei riguardi
degli artt. 204, 208 e 209 del T.U. sulle imposte dirette, riportata
nel n. 6 del riassunto, basterà ricordare che la Corte nella sentenza
n. 87 del 1962 e nelle ordinanze n. 101 e n. 102 dello stesso anno, per
illustrare la non fondatezza delle questioni di legittimità delle
disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 209 in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113 della Costituzione,
chiarì come il sistema stabilito da dette norme, contenute nel citato
art. 209, non rispecchi quello del solve et repete e non contrasti con
i principi della Costituzione. Le stesse ragioni servono anche per
togliere valore alle argomentazioni che nelle ordinanze in esame sono
state poste a base della denunzia di incostituzionalità dell'art. 209
e degli artt. 204 e 208 del citato testo unico;
che per quanto si riferisce alle questioni concernenti la
legittimità dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861,
dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e degli artt. 1 e 2 del
D.P.R.13 maggio 1957, n. 853, questioni riportate nei numeri 1 e 2 del
riassunto, la Corte rileva che tali questioni, nelle ordinanze in
esame, si presentano nelle stesse condizioni di genericità che la
Corte riscontrò con la precedente sentenza. Onde anche nel caso
presente non è possibile procedere ad un loro esame;
che, per queste varie ragioni, le questioni prospettate debbono
essere dichiarate manifestamente infondate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale delle norme indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte