Ordinanza n. 48/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice
di procedura penale, come richiamato dall'art. 553 dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Genova, nel procedimento penale a carico del legale rappresentante
della Fincantieri S.p.A., iscritta al n. 170 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Genova, chiamato a delibare una richiesta di
proroga delle indagini preliminari, dopo aver premesso che il termine
massimo per l'espletamento di esse era "scaduto improrogabilmente" il
5 novembre 1991, nonostante la tempestività degli interventi del
pubblico ministero, e che gli ulteriori accertamenti per il cui
compimento era stata richiesta la proroga apparivano indispensabili
ai fini della verifica delle responsabilità dell'indagato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del
codice di procedura penale, "come richiamato" dall'art. 553 dello
stesso codice, nella parte in cui "sancisce la radicale
inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza del termine" massimo per lo svolgimento delle indagini
preliminari, deducendo la violazione:
a) dell'art. 112 della Costituzione, per l'effetto paralizzante
dell'esercizio dell'azione penale che consegue all'interruzione della
attività di indagine, effetto, questo, non superabile con il ricorso
agli istituti dell'avocazione (per la brevità dei termini a
disposizione del procuratore generale) o della riapertura delle
indagini (avente una finalità incompatibile con il divieto di
prosecuzione delle indagini oltre il tetto massimo, che verrebbe, in
tal modo, eluso);
b) dell'art. 24 della Costituzione, nei confronti sia della
persona offesa dal reato sia dell'imputato: della prima, perché
interessata all'esercizio dell'azione penale; del secondo, perché
irrimediabilmente sottratto alla possibilità di espletamento di
indagini anche a suo favore;
c) dell'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo:
per la disparità di trattamento fra indagati, la cui sorte resta
condizionata alla complessità delle indagini da compiere; per
l'irragionevolezza derivante dal pari trattamento riservato ai
procedimenti, a prescindere dal tipo di reato contestato e dai
concreti accertamenti necessari per l'esercizio dell'azione penale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la previsione di specifici limiti cronologici per
lo svolgimento delle indagini preliminari e della correlativa
sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la
scadenza dei termini stabiliti per quella fase costituisce il frutto
di una precisa scelta operata dal legislatore delegante al fine di
soddisfare, da un lato, la "necessità di imprimere tempestività
alle investigazioni" e, dall'altro, "di contenere in un lasso di
tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è
assoggettato" (v. sentenza n. 174 del 1992 e ordinanza n. 222 del
1992);
che una siffatta opzione si raccorda intimamente alle finalità
stesse della attività di indagine, la quale, lungi dal riprodurre
quella funzione "preparatoria" del processo che caratterizzava la
fase istruttoria nel codice di rito previgente, è destinata
unicamente a consentire al pubblico ministero di assumere le
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326
c.p.p.), con l'ovvio corollario che la tendenziale completezza delle
indagini (v. sentenza n. 88 del 1991), evocata dall'art. 358 del
codice di procedura penale, viene funzionalmente a correlarsi non al
compimento di tutti gli atti "necessari per l'accertamento della
verità", secondo l'ampia enunciazione che compariva nell'art. 299
del codice abrogato, ma al ben più circoscritto ambito che ruota
attorno alla scelta se esercitare o meno l'azione penale;
che in tale prospettiva, dunque, non v'è alcuna contraddizione
logica tra la previsione di un termine entro il quale deve essere
portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito
dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e
per sé considerato, un fattore che sempre e comunque è
astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico
ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché
l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione
viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un
verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,
allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione
penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato
soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura
delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale
o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di
compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;
che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del
legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in
base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle
eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a
compimento entro il termine massimo previsto dalla legge;
che la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione si
rivela del tutto infondata non essendo il diritto di difesa in alcun
modo pregiudicato dalle norme oggetto di impugnativa che, essendo
volte ad assicurare alla attività di indagine caratteri di snellezza
e tempestività, non interferiscono sotto nessun profilo con la
ricerca delle fonti di prova che la persona offesa e quella
sottoposta alle indagini possono autonomamente svolgere e indurre nel
procedimento;
che ugualmente infondata è la dedotta disparità di trattamento
fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore
complessità delle indagini, così come la censura di
irragionevolezza che deriverebbe dalla identità del regime a
prescindere dalla diversa tipologia dei reati e degli accertamenti
che si rendono necessari, giacché anche a questo proposito il
giudice a quo mostra di fare appello a evenienze di mero fatto
prospettate in termini ipotetici che, in sé considerate, non
presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di
costituzionalità;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale,
richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Genova
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte