Ordinanza n. 484/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 348/1979
usata come parametro
citata
- art. 1legge 6972/1890
- art. 113d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.
19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e
al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il
20 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione I, sui ricorsi riuniti proposti dalla Casa di riposo "Regina
Margherita" di Sassari ed altri contro la Presidenza del Consiglio
dei ministri ed altri, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1999
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione I, con ordinanza emessa il 20 aprile 1994, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.
19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), in riferimento agli artt. 3, 18, 38,
116 e 117 della Costituzione;
che il giudizio principale, risultante dalla riunione di
dodici procedimenti, ha ad oggetto l'impugnazione, da parte di
altrettante istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (in
seguito: IPAB) operanti nella regione Sardegna, dei decreti con cui
il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ha disposto la
soppressione ed il trasferimento ai comuni dei loro beni, attività e
personale;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata,
fissando inderogabilmente le condizioni per l'esclusione del
trasferimento ai comuni ed individuando dettagliatamente gli elementi
ed i requisiti necessari ad integrare dette condizioni, in violazione
degli artt. 116 e 117 della Costituzione, precluderebbe scelte
autonome nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica,
riservata alla potestà legislativa "concorrente" della regione
dall'art. 4, primo comma, lettera h), dello statuto speciale
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
che la collocazione a livello comunale di tutte le IPAB
infraregionali, disposta senza tener conto dell'ambito territoriale
dell'attività effettivamente svolta e delle potenzialità delle
singole istituzioni, potrebbe non corrispondere ad un criterio di
razionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, con
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, e realizzerebbe
inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad
analoghe istituzioni di carattere nazionale ed alle IPAB operanti
nelle regioni a statuto ordinario;
che, secondo il giudice a quo la mancanza di un criterio che
a'ncori la sopravvivenza degli enti in questione, eventualmente nella
veste di associazioni private, alla loro capacità di contribuire a
garantire migliori condizioni di assistenza e beneficenza pubblica,
contrasterebbe con un sistema pluralista fondato sul concorso di
tutti gli operatori al conseguimento dell'obiettivo di assicurare
agli inabili ed indigenti condizioni accettabili di vita, secondo un
principio di solidarietà sociale che lascia spazio anche
all'iniziativa dei privati;
che il terzo comma, lettera a), dell'art. 17, nella parte in
cui prevede che "sono in ogni caso soppresse" le IPAB il cui organo
deliberante sia composto in maggioranza da membri designati da enti
pubblici, sarebbe irragionevole, in quanto l'elemento prescelto
risulterebbe scarsamente significativo della natura pubblica
dell'ente, a causa delle modifiche statutarie subi'te dagli enti in
questione prima dell'entrata in vigore della Costituzione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ad
oggetto l'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, nell'ambito
del trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative
in materia di assistenza e beneficenza pubblica, disciplina la
soppressione delle IPAB operanti nel territorio regionale, ed il
trasferimento ai comuni dei relativi beni, attività e personale;
che questa Corte, con sentenza n. 396 del 1988, nel
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB
regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere
assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora
avessero ancora i requisiti di un'istituzione privata, ha affermato
che l'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, prevedendo che
l'assistenza privata è libera, conforma l'intero sistema
assistenziale ai principi pluralistici, e comporta quindi il
superamento del regime di obbligatoria pubblicizzazione delle IPAB,
che hanno diritto a vedersi riconosciuta una qualificazione giuridica
conforme alla propria effettiva natura;
che, in questo senso, è stato ritenuto, nella medesima
decisione, che l'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979 costituisca
"utile punto di riferimento", in quanto "indica una serie di
caratteristiche e di presupposti come idonei a consentire la
trasformazione in persone giuridiche private, di enti già in
precedenza appartenenti alla categoria delle IPAB, sottraendoli così
alla soppressione prevista per le istituzioni aventi natura di enti
pubblici veri e propri";
che tale disposizione, avente natura di norma di attuazione
dello statuto regionale speciale, è finalizzata a dar vita, in
corrispondenza ai contenuti ed agli obbiettivi dello statuto stesso,
ad una disciplina che, nell'unità dell'ordinamento giuridico,
concilii, armonizzandole, l'organizzazione delle autonomie regionali
con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni (cfr.
sentenza n. 213 del 1998), sicché non sussiste la prospettata
violazione degli artt. 116 e 117 della Costituzione;
che priva di fondamento è anche la censura riferita agli
artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, in quanto la norma impugnata,
prevedendo che le istituzioni dotate dei requisiti indicati nel
secondo comma "continuano a sussistere come enti morali, assumendo la
personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa
disciplina", garantisce il libero dispiegarsi dell'iniziativa privata
nel settore assistenziale, così soddisfacendo l'esigenza del
pluralismo istituzionale;
che neppure sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, in quanto, per le IPAB alle quali non sia stata
riconosciuta natura di istituzioni private, è riservata alla
discrezionalità del legislatore la determinazione in ordine
all'estinzione ed alla devoluzione dei relativi beni, attività e
personale ai comuni, ai quali l'art. 16 del d.P.R. n. 348 del 1979
attribuisce le funzioni relative all'organizzazione ed all'erogazione
dei servizi di assistenza e beneficenza (cfr. ordinanza n. 313 del
1988, sentenza n. 173 del 1981);
che è altresì insussistente la denunziata disparità di
trattamento rispetto ad analoghe istituzioni di carattere nazionale
ed alle IPAB operanti nelle regioni a statuto ordinario, in quanto la
norma impugnata, che s'inscrive nell'ampio processo di trasferimento
alle regioni delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza
pubblica, detta una disciplina conforme a quella degli artt. 113 e
ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aventi ad oggetto l'estinzione
degli enti nazionali ed interregionali operanti nelle materie
trasferite, e specificamente assunta quale modello normativo ai fini
delle direttive impartite alle regioni a statuto ordinario per il
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle
IPAB regionali ed infraregionali (cfr. d.P.C.M. 16 febbraio 1990);
che la censura concernente il terzo comma, lettera a), della
norma impugnata è inammissibile, in quanto il Tribunale
amministrativo regionale ha prospettato, peraltro in termini
dubitativi, la mera eventualità che, anteriormente all'entrata in
vigore della Costituzione, le IPAB possano avere subi'to modifiche
statutarie, omettendo altresì di esplicitare quali esse siano state,
nonché le ragioni della loro eventuale incidenza sul carattere
pubblico delle istituzioni in riferimento alla fattispecie sottoposta
al suo esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979,
n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e
117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, lettera a),
del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975,
n. 382 e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:484 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte