Art. 4
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
- a)industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b)istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c)opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;
- e)produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f)linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g)assunzione di pubblici servizi;
- h)assistenza e beneficenza pubblica;
- i)igiene e sanita' pubblica;
- l)disciplina annonaria;
- m)pubblici spettacoli.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva