Ordinanza n. 485/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulle condizioni dello straniero), come modificato dall'art. 3 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, promossi con due
ordinanze emesse il 21 e il 17 settembre 1999 dal tribunale di Bari
sui ricorsi, riuniti, proposti da Ibrahimi Haziz e altri e da
Rajendra Ramanah contro il prefetto di Bari, rispettivamente iscritte
ai nn. 658 e 693 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 51, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che quattro cittadini extracomunitari, espulsi dal
prefetto in via amministrativa, proponevano opposizione al decreto di
espulsione dinanzi al tribunale di Bari;
che costoro allegavano che il provvedimento impugnato era
stato emesso in violazione del divieto di espulsione stabilito
dall'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulle condizioni dello straniero), essendo gli espulsi di
etnia "Rom" e, quindi, se rimpatriati, sarebbero stati sottoposti a
persecuzioni nel paese di provenienza, la Jugoslavia;
che due reclamanti sostenevano, inoltre, di non poter essere
espulse, trovandosi in stato di gravidanza;
che il tribunale adito, reputando che né l'appartenenza
etnica né lo stato di gravidanza potessero essere accertati nel
breve termine di dieci giorni fissato dalla legge per la conclusione
del procedimento, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
che, stando alla prospettazione del rimettente, l'effettivo
esercizio del diritto di difesa non può prescindere dall'effettivo
riconoscimento del diritto alla prova;
che tale diritto non sarebbe adeguatamente tutelato dalla
previsione di un termine di soli dieci giorni, anch'esso fissato
dalla legge, poiché sarebbe impossibile o, comunque, estremamente
difficile compiere, in un tempo così esiguo, qualsiasi attività
istruttoria finalizzata all'accertamento della legittimità del
decreto di espulsione;
che ulteriore vulnus al diritto alla prova (e,
conseguentemente, al diritto di difesa) deriverebbe sia dalla
impossibilità per il giudice di sospendere l'efficacia del decreto,
sia dalla automatica esecutività di esso, decorsi quindici giorni
dalla notifica;
che lo stesso tribunale, con altra ordinanza, ha censurato il
comma 8 della medesima norma, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10,
24, 41 e 113 della Costituzione;
che il rimettente, anche in questo caso chiamato a decidere
il ricorso tardivamente proposto da un cittadino extracomunitario, ha
ritenuto di individuare, nella norma in esame, i profili di
illegittimità di seguito indicati;
che vi sarebbe contrasto con gli artt. 10, 24 e 113 della
Costituzione, a causa della eccessiva brevità del termine di cinque
giorni per la proposizione del ricorso, e vi sarebbe lesione degli
artt. 2, 3, 10, 24 e 41 per l'irragionevole discriminazione degli
extracomunitari che svolgono regolarmente un'attività lavorativa,
dipendente o autonoma, e sono in possesso di un permesso di soggiorno
scaduto, ma non rinnovato, rispetto agli extracomunitari illegalmente
entrati in Italia;
che, a questo riguardo, il giudice a quo osserva che il
legislatore ha previsto, nel citato decreto legislativo n. 286,
termini assai brevi sia per l'impugnativa sia per la decisione, al
fine di garantire l'effettività dell'espulsione e tutelare, così,
la sicurezza pubblica;
che, tuttavia, siffatta esigenza di tutela, oggettivamente
ipotizzabile nei confronti di chi sia clandestinamente entrato nel
nostro Paese, non sussisterebbe per colui che, già titolare d'un
permesso di soggiorno, lo abbia lasciato scadere senza chiedere il
rinnovo;
che, pertanto, coloro i quali avevano ottenuto un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro possono vantare un interesse
costituzionalmente protetto alla permanenza in Italia, sì che la
previsione del breve termine per l'impugnazione, anche per queste
categorie di soggetti, costituirebbe una "irrazionale compromissione"
del diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica;
che, inoltre, il lavoratore extracomunitario in possesso d'un
permesso di soggiorno scaduto, e non rinnovato, sarebbe
irragionevolmente discriminato rispetto all'extracomunitario (non
lavoratore) immigrato clandestinamente, in quanto la condizione del
lavoratore, maggiormente protetta, comporta un maggiore impegno
"istruttorio e deduttivo" sia per la parte, sia per il difensore;
che, infine, il tribunale di Bari invoca quale parametro
l'art. 10 della Costituzione, sotto i seguenti profili: per
violazione, data l'esiguità del termine di cinque giorni, del
principio sancito dall'art. 6, lettera b) della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva
con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che impone agli Stati aderenti di
concedere allo straniero il tempo e le facilitazioni necessarie per
predisporre la propria difesa;
per lesione del principio contenuto nell'art. 13 della
suddetta Convenzione, ove si "prevede la possibilità di ricorsi
effettivi";
per violazione del Protocollo addizionale n. 4 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963,
ratificato e reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217;
che, in ordine alla rilevanza, l'opposizione si presenterebbe
fondata e che tuttavia, essendo il ricorso tardivamente proposto,
soltanto qualora si fosse ritenuto costituzionalmente illegittimo il
termine di cinque giorni per l'opposizione il tribunale avrebbe
potuto affrontare l'esame del merito;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del
Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,
eccependo, con riferimento alla prima delle questioni indicate, che
sia il termine di cinque giorni per l'impugnazione, sia quello di
dieci giorni per la decisione non sarebbero termini perentori, ma
ordinatori, sì che la loro inosservanza non comporterebbe "alcuna
conseguenza";
che, con riguardo alla seconda questione, l'Avvocatura dello
Stato ne ha sostenuto l'infondatezza, perché la fissazione di
termini per qualsiasi impugnazione rientrerebbe nella
discrezionalità del legislatore.
Considerato che le due questioni hanno a oggetto la medesima
norma e debbono essere decise con unico provvedimento;
che si deve preliminarmente ribadire - contrariamente a
quanto osserva l'Avvocatura dello Stato - che i termini previsti
dall'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998
sono perentori, come si desume, per il primo, dalla sua natura di
termine processuale preordinato all'esercizio del diritto di
impugnazione (sentenza n. 232 del 1985) e, per il secondo,
dall'inciso "in ogni caso" contenuto nel comma 9;
che, con riferimento alla questione di cui all'ordinanza
n. 658 del 1999, si deve ricordare come, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la congruità di un termine debba
essere valutata comparando l'interesse di chi sia gravato dall'onere
di rispettarlo con quello, generale, al sollecito compimento
dell'atto processuale per il quale esso è fissato dalla legge
(sentenze nn. 161 del 2000; 138 del 1975; 10 del 1970; 93 del 1962);
che, alla luce di tali principi, il termine di dieci giorni
stabilito dall'art. 13, comma 9, per la definizione del giudizio di
opposizione al decreto prefettizio di espulsione non è incongruo,
poiché la necessità di una sollecita definizione del procedimento
di impugnazione risponde all'interesse generale di un efficace
controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari (sentenza n. 161
del 2000);
che l'asserita impossibilità di assumere informazioni o
disporre un accertamento medico legale nel termine di dieci giorni
costituisce una difficoltà di mero fatto, inidonea a determinare un
vulnus di costituzionalità e che, comunque, nel caso di sussistenza
di oggettivi impedimenti non è inibito al giudice individuare gli
strumenti di cui avvalersi, fra quelli previsti dall'ordinamento, per
sospendere l'efficacia del decreto impugnato (ancora sentenza n. 161
del 2000);
che la questione sollevata con l'ordinanza n. 658 è,
pertanto, manifestamente infondata;
che è del pari manifestamente infondato l'analogo dubbio di
legittimità di cui all'ordinanza n. 693 del 1999;
che, con riferimento alla irrazionale disparità di
trattamento fra i cittadini extracomunitari in possesso d'un permesso
di soggiorno scaduto e non rinnovato e quelli privi di esso, non è
violato alcuno dei parametri costituzionali invocati (art. 2, 3, 24 e
41 della Costituzione), non essendo condivisibile l'assunto dal quale
muove il rimettente, secondo cui l'espulsione sarebbe prevista
dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 286 al solo fine di
tutelare la sicurezza pubblica: esigenza, questa, che non
sussisterebbe per i lavoratori extracomunitari in possesso di un
permesso di soggiorno scaduto;
che, al contrario, soltanto l'espulsione disposta dal
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 1, ha il precipuo
fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, mentre
negli altri casi l'espulsione amministrativa (art. 13, comma 2) è
preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di
immigrazione nel nostro Paese; e che pertanto, tale essendo la ratio
della norma, non è implausibile l'equiparazione operata dal
legislatore (art. 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 286) fra stranieri privi di permesso, per non averlo
mai ottenuto, e stranieri il cui permesso sia scaduto senza essere
rinnovato;
che non sussiste, altresì, il lamentato contrasto con
l'art. 10 della Costituzione, giacché il procedimento di cui
all'art. 13 ha a oggetto la legittimità del provvedimento di
espulsione - che di norma non richiede lo svolgimento di indagini
particolari - onde il termine di cinque giorni per il reclamo non è
irrazionalmente breve, né si pone in contrasto con il disposto
dell'art. 6, comma 3, lettera b) della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
che è fuori luogo, infine, il richiamo al citato Protocollo
addizionale, il cui art. 2, comma 1, riconosce il diritto di
soggiorno e circolazione sul territorio dello Stato soltanto a chi vi
si trovi "regolarmente".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 4,
10, 24, 41 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Bari con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte