Corte costituzionale

Ordinanza n. 486/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 1403/1971

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni

sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di

pulizia dei locali), promossi con ordinanze emesse il 18 novembre

1985 dal Pretore di Treviso e il 18 febbraio 1986 dal Pretore di

Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 391 e 572 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 38 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Treviso e di Roma, con ordinanze emesse

rispettivamente in data 18 novembre 1985 (R.O. n. 391/86) e 18

febbraio 1986 (R.O. n. 572/86), hanno sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,

nella parte in cui non comprende, fra le prestazioni dovute

dall'assicurazione contro le malattie agli addetti a servizi

domestici e familiari, la concessione di una indennità giornaliera

di malattia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei minsitri ed in quello promosso con l'ordinanza del

Pretore di Treviso si è costituito l'I.N.P.S.;

che entrambe le difese hanno concluso nel senso

dell'infondatezza della questione;

che la questione appare manifestamente infondata;

che l'art. 38, secondo comma, Cost., pur imponendo al

legislatore di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di malattia, non gli impone altresì di

considerare in modo eguale, a fini assicurativi, tutte le varie forme

di prestazione dell'attività lavorativa (v. sent. n. 160/74);

che, in particolare, il lavoro domestico è, per la sua

particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente, sia in

relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da

ogni rapporto di lavoro (v. sentt. nn. 27/74; 585/87);

che, in relazione a tali peculiarità (ivi compresa quella

concernente l'obbligo del datore di lavoro di cura e di assistenza

medica ex art. 2242 cod. civ. per "le infermità di breve durata" del

lavoratore: su cui vedi sent. n. 135/69), trova giustificazione una

diversa tutela previdenziale che implica anche, correlativamente, una

ridotta contribuzione in favore degli enti gestori delle

assicurazioni sociali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,

dai Pretori di Treviso e di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:486 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte