Ordinanza n. 49/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promossi con
ventidue ordinanze emesse il 18 aprile 1983 dal Pretore di Bari, il 17
marzo 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11, 15 febbraio e 5 marzo
1983 dal Pretore di Carrara, il 18 aprile 1983 dal Pretore di Ruvo di
Puglia, l'11 e 18 aprile, il 27, 31 maggio e 15 giugno 1983 dal Pretore
di Carrara, iscritte rispettivamente ai nn. 437, 451, 484, 485, 486,
487, 488, 494, 495, 530, 531, 532, 533, 599, 628, 629, 630, 631, 632,
652, 653, 654 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 288, 301, 308, 315, 322 e 329 dell'anno
1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Avena Anna e
Catacchio Francesca, avente per oggetto licenza per finita locazione,
il Pretore di Bari con ordinanza del 18 aprile 1983 (reg. ord. n. 437
del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubita che le dette norme, di cui la prima è
dettata per i contratti non ancora in corso al momento dell'entrata in
vigore della legge citata e la seconda per i contratti in corso (come
quello di cui al caso di specie), in quanto permettono al locatore di
usufruire della cessazione del rapporto locativo alla scadenza del
medesimo senza dover provare un suo interesse prevalente su quello del
conduttore all'abitazione, si pongano in contrasto:
- con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché l'attribuzione di un
diritto di recesso " incondizionato" al locatore tanto nel caso delle
locazioni abitative quanto nel caso delle locazioni non abitative
comporterebbe l'identico trattamento di situazioni obiettivamente
diverse;
- ancora con l'art. 3, primo comma, Cost., per la differenza di
trattamento delle locazioni abitative rispetto a quelle non abitative,
in cui, salvo casi tassativamente previsti, il conduttore ha diritto al
rinnovo del contratto alla prima scadenza;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., poiché il libero recesso
del locatore finirebbe per costituire un ostacolo al pieno sviluppo
della persona umana;
- con l'art. 42, secondo comma, Cost., poiché le norme impugnate,
anteponendo la tutela della proprietà immobiliare del locatore
all'interesse all'abitazione del conduttore, trascurebbero "la
preminente funzione sociale della proprietà";
che analoghe questioni vengono sollevate con ordinanza del 17 marzo
1983, in causa Lojodice c. Siciliani (reg. ord. n. 451 del 1983), dal
Pretore di Ruvo di Puglia, il quale dubita che le predette norme
contrastino:
- con l'art. 2 Cost., in quanto il difetto di "tutela rafforzata
della dimensione abitativa" ostacolerebbe lo svolgimento della persona
umana;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., per la ragione già espressa
dal Pretore di Bari;
- con gli artt. 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., in
quanto la tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata
debbono sottostare ai principi dell'utilità e della funzione sociale;
che lo stesso Pretore emanava in data 18 marzo 1983 ordinanze di
contenuto identico, in causa Tatulli c. La Tegola (reg. ord. n. 494 del
1983) e Pellegrini utrinque (reg. ord. n. 495 del 1983):
che le stesse questioni, con riferimento agli artt. 3, primo comma,
41 e 42 Cost., venivano sollevate dal Pretore di Carrara con le
ordinanze: 11 febbraio 1983, Menconi c. Arrighi (r.o. n. 484/1983); 11
febbraio 1983, Carlotto c. Fusani (r.o. n. 485/1983); 15 febbraio 1983,
Vianello c. Dazzi (r.o. n.486/1983); 5 marzo 1983, Garlaschi c.
Pietrini (r.o. n. 487/1983); 5 marzo 1983, Pucci c. Vignoli (r.o. n.
488/1983); 11 aprile 1983, Morescalchi c. Schilirò (r.o. n. 530/1983);
11 aprile 1983, Sarteschi c. Barbieri (r.o. n. 531/1983); 11 aprile
1983, Campanini c. Ferrari (r.o. n. 532/1983); 11 aprile 1983,
Biancotti c. Venturelli (r.o. n. 533/1983); 18 aprile 1983, Crudeli c.
Barotti (r.o. n. 599/1983); 31 maggio 1983, Bellacci c. Scatena (r.o.
n. 628/1983); 31 maggio 1983, Menegoli c. Serri (r.o. n. 629/1983); 27
maggio 1983, Castellotti c. Papini (ro. n. 630/1983); 31 maggio 1983,
Bianchelli c. Gaussiat (r.o. n. 631/1983); 31 maggio 1983, Bedini c.
Bertelli (ro. n. 632/1983); 15 giugno 1983, Puccetti c. Muracchioli
(r.o. n. 652/1983); 15 giugno 1983, Maiuri c. Verdiani (r.o. n.
653/1983); 15 giugno 1983, Fusani c. Menchini (r.o. n. 654/1983);
che con le ordinanze dal n. 487 al n. 654 del 1983 il Pretore
impugna anche l'art. 65 l. cit., che estende l'art. 3 ai contratti in
corso non soggetti a proroga;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta nelle
cause relative alle ordinanze da n. 628 a n. 632 del 1983 chiedendo che
sia dichiarata l'inammissibilità o, in subordine, la manifesta
infondatezza delle questioni.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la
identità o connessione delle relative questioni;
che tutte le medesime questioni sono state già decise dalla Corte
con sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la
previsione di cui agli artt. 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della
locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il
conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità
dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta
causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della
cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è
configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti né col principio di eguaglianza tra
conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle
situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel
disciplinarle, né con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti della
utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa
economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente
apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun
altro principio costituzionale;
che le dette questioni sono state poi dichiarate manifestamente
infondate con ordinanze nn. 352 e 364 del 1983:
che la questione sollevata dal Pretore di Bari - secondo cui le
norme impugnate, mediante l'attribuzione al locatore di un diritto di
recesso "incondizionato" sia nelle locazioni abitative che in quelle
non abitative, finiscono col parificare situazioni diverse così
contrastando col principio di eguaglianza - risulta manifestamente
infondata alla stregua delle altre censure mosse nella stessa ordinanza
del medesimo Pretore, che lamenta la diversità di disciplina dei due
tipi di contratto.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di
Bari, Ruvo di Puglia e Carrara, e già decise con sentenza del 28
luglio 1983 n. 252.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte