Ordinanza n. 491/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 299/1980
- art. 15d.P.R. 494/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Olga
Del Corno' contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 375 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nicola
Antonio Palazzo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 414 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 375 e
414 del 1990) è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli
artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui
escludono l'indennità integrativa speciale sia dalla base di calcolo
dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sia dalla base
di calcolo contributiva;
che, secondo i giudici remittenti, tale esclusione darebbe luogo
ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i
dipendenti degli enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980,
n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici
dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo
contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;
che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale
nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato
l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le
sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di
fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale
indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione
dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;
Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non
fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità
integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;
che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a
quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988,
con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione
analoga a quelle in esame, essendo rimessa al legislatore la
valutazione dell'opportunità del mantenimento di sistemi
differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero della
predisposizione di misure occorrenti per superare le differenziazioni
esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi normativi tesi
all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica
delle rispettive discipline;
che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con
esplicito riferimento ad essa, è stata presentata alla Camera dei
deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da
dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12
della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il
triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle
Confederazioni sindacali, ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le
sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di
trattamento di fine rapporto", impegnandosi a presentare un "disegno
di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto
in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti";
che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28
febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è
stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti
civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di
trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre
1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il
conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità
integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti
pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio
sanitario nazionale e della scuola;
che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto
già statuito (cfr. da ultimo le ordinanze n. 143, n. 189 e n. 306
del 1990), rinnovando l'invito al legislatore di procedere alla più
volte segnalata rivalutazione organica della complessa materia, volta
a realizzare l'omogeneità dei trattamenti ora diversificati;
Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
e militari dello Stato) sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania
e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte