Ordinanza n. 494/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),
promossi con n. 3 ordinanze, emesse il 13 e 15 luglio 1994 e il 23
novembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Lombardia, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 388 del
registro ordinanze 1995, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Tristi Auro ed altri e di Abbate
Armando, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti
pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali
apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, con tre ordinanze di
identico contenuto rispettivamente emesse il 13 luglio, il 15 luglio
e il 23 novembre dell'anno 1994, pervenute alla Corte il 31 maggio
1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990
n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione
ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della
legge 2 giugno 1992 (recte: 6 marzo 1992), n. 216 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991
e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui
non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti
pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente
all'ottobre del 1989;
che, a parere del giudice a quo, a causa della mancata
previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai
dipendenti collocati a riposo, di adeguati meccanismi perequativi, si
sarebbe verificata una irragionevole discriminazione, agli effetti
del trattamento pensionistico, tra soggetti che si trovano in
identica posizione funzionale con incidenza sui principi di
proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di
vita;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti, fuori termine, Abbate Armando, nonché, nei termini,
Tristi Auro ed altri, insistendo per l'accoglimento della questione
sollevata con l'ordinanza n. 386 del 1995;
che è pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;
Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono
essere riunite per essere decise congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 178 del 1995, ha dichiarato
inammissibile identica questione prospettata nei medesimi termini,
rilevando che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi
legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma
ritenuta necessaria, non può il giudice a quo limitarsi ad indicare
nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema in
quanto viene così resa impossibile l'identificazione delle
disposizioni cui riferire la denuncia;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte