Ordinanza n. 495/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 9legge 702/1978
- art. 3Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10,
secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n.
325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed
altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni
Lombardia, Puglia e Valle d'Aosta, notificati il 21, 24 e 30 luglio
1992, depositati in cancelleria il 28 e il 31 luglio e il 6 agosto
successivi ed iscritti ai nn. 58, 59 e 60 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 1992 e depositato
il 28 luglio 1992 la Regione Lombardia ha proposto, in via
principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992,
n. 325 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
ed altre disposizioni urgenti), per violazione dell'art. 117 della
Costituzione;
che le disposizioni in questione prevedono: l'una, che il
termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli
strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua
decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento
urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del
consiglio comunale; l'altra, che il Ministro per il coordinamento
della protezione civile è autorizzato a stipulare con istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento
di specifiche finalità di protezione civile;
che con analogo ricorso, notificato il 24 luglio 1992 e
depositato il 31 luglio 1992, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 3
del decreto-legge n. 325 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 117
della Costituzione;
che, infine, anche la Regione autonoma Valle d'Aosta, con atto
notificato il 30 luglio 1992 e depositato il 6 agosto 1992, ha
denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 325 del 1992, per violazione
degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano
dichiarate infondate;
Considerato che i tre ricorsi, proposti contro disposizioni del
medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 205, serie generale, del 1° settembre
1992;
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità
costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3
del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 (Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione ed
agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
(approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), dalle
Regioni Lombardia e Puglia e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con
i ricorsi indicati in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° luglio 1992, n.
325, sollevata, in riferimento all'art. 117 della costituzione, dalla
Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte