Ordinanza n. 495/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del
codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2000 dal
giudice istruttore presso il tribunale di Padova nel procedimento
civile Galeazzo Carla ed altri contro Roncolato Lia, iscritta al
n. 164 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Padova,
con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2000, ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del
codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, nella parte in cui prevedono che il processo verbale che
documenta le attività svolte nei procedimenti civili debba essere
scritto dall'ausiliario del giudice "in modo chiaro e leggibile ma
non in modi diversi che a mano", per la violazione degli artt. 3, 24,
97, 101 e 104 della Costituzione;
che il giudice rimettente - premesso che l'obbligo di
redigere i verbali a mano troverebbe conferma nell'eccezione prevista
dall'art. 422 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro - osserva
che nel codice di procedura penale è stato disciplinato un sistema
"complesso e completo" di documentazione degli atti processuali,
mentre nel codice di procedura civile nulla è stato previsto al
riguardo; ciò che determinerebbe la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto i profili dell'eguaglianza e della ragionevolezza;
che secondo il giudice a quo le norme impugnate inciderebbero
sul "corretto e spedito andamento dell'attività dell'amministrazione
della giustizia" e creerebbero una disparità di trattamento tale da
pregiudicare la tutela degli interessi dei cittadini coinvolti in un
processo civile, i quali non avrebbero la possibilità di ottenere
una documentazione degli atti processuali idonea in relazione ai
mezzi tecnici oggi disponibili;
che, sempre secondo il rimettente, la verbalizzazione manuale
non può essere che sommaria, poco celere e soggetta a contestazioni
e dubbi e violerebbe perciò anche la libertà e l'indipendenza della
magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari ad
un esercizio dignitoso della funzione giudiziaria, perché il giudice
sarebbe costretto dalla cronica carenza di personale ausiliario alla
verbalizzazione in prima persona o con l'ausilio delle parti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che la difesa erariale rileva preliminarmente come il giudice
rimettente si sia limitato ad enunciare la rilevanza della questione
nel giudizio a quo indicando solo che "si tratta di valutare le
istanze istruttorie delle parti" e senza fornire alcun elemento al
riguardo, con conseguente inammissibilità della questione;
che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata,
non potendosi parlare di lesione alla funzionalità della
amministrazione della giustizia o di irragionevolezza del metodo di
verbalizzazione nel processo civile rispetto al processo penale,
essendo evidente la non comparabilità dei due giudizi ai fini del
giudizio di eguaglianza, ed essendo non pertinente il richiamo agli
Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di
Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130
del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, nella parte in cui prevedono che nel processo civile il
verbale debba essere redatto solamente a mano, esclusa la
possibilità di utilizzare altri mezzi tecnici, per violazione degli
artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;
che il giudice a quo ha omesso qualsiasi specifica
indicazione riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio in
corso, essendosi limitato ad indicare che "si tratta di valutare le
istanze istruttorie delle parti";
che, come questa Corte ha più volte ribadito, le questioni
di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di
motivazione sulla rilevanza, ovvero che contengano un'insufficiente
descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire
un'adeguata valutazione della rilevanza, sono inammissibili (cfr.,
tra le ultime, le ordinanze n. 346, n. 358, n. 385 e n. 396 del
2000);
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di
procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione,
dal giudice istruttore presso il tribunale di Padova con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte