Ordinanza n. 501/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 963/1965
- art. 24legge 963/1965
- art. 26legge 963/1965
- art. 111d.P.R. 1639/1968
usata come parametro
citata
- art. 5legge 2248/1865
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, lettera
a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della
pesca marittima") e n. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1629
("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima"), promosso con
ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Ancona, iscritta
al n. 498 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984 e n. 13- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di Antonio
Bugiolacchi e Giovanni Giri - sorpresi ad esercitare la pesca con
rete "ad agugliara" a meno di tre miglia dalla costa ed in acque
profonde meno di cinquanta metri - il Pretore di Ancona con ordinanza
del 28 febbraio 1984 (reg.ord. n. 498 del 1984) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24
e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ("Disciplina della pesca
marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639
("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima"), in riferimento
che l'art. 15 lett. a) della legge n. 963 del 1965, allo scopo
di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e regolare
l'esercizio della pesca, fa divieto di pescare in zone e tempi
vietati dai regolamenti nonché di detenere, trasportare o
commerciare il prodotto di tale pesca;
che gli artt. 24 e 26 della citata legge sanzionano penalmente
l'inosservanza ai divieti posti dal precedente art. 15;
che l'art. 111 del d.P.R. n. 1639 del 1969, in attuazione di
quanto prescrive il predetto art. 15 lett. a), vieta l'uso delle reti
da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque
sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla
costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano
da terra;
che, ad avviso del Pretore, il quale motiva la non manifesta
infondatezza della questione mediante il rinvio ad una sua precedente
ordinanza già dichiarata inammissibile da questa Corte, con
pronuncia n. 17 del 1985, l'uso delle reti "ad agugliara" non sarebbe
dannoso alla riproduzione dei pesci, come risulterebbe da uno studio
del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR,
nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministero della
marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione
dell'efficacia dell'art. 111 in questione;
che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma
impugnata constrasti: con l'art. 3 Cost., in quanto parifica,
nell'assoggettarle ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia
attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose
sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41
Cost., in quanto lede i diritti al lavoro e all'iniziativa economica
privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di
fabbricante di reti;
che le parti private non si sono costituite, mentre ha spiegato
intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la
questione venisse dichiarata inammissibile o compunque manifestamente
infondata;
Considerato che l'asserita illegittimità del divieto, e della
conseguente sanzione penale, di esercitare la pesca con reti da
traino "ad agugliara", a meno di tre miglia dalla costa ed in acque
profonde meno di cinquanta metri, non è in alcun modo riconducibile
all'impugnato art. 15 lett. a) legge 14 luglio 1965, n. 963, che, nel
demandare all'autorità amministrativa la concreta individuazione
delle "zone" e dei "tempi" che dovranno essere interdetti "al fine di
tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il
regolare esercizio della pesca", non pone direttamente alcun divieto
specifico, limitandosi ad indicare, nella piena osservanza del
principio di legalità, i presupposti, l'oggetto ed i limiti
dell'attività normativa di attuazione;
che pertanto la censura mossa agli artt. 15 lett. a), 24 e 26
della legge n. 963 del 1965, siccome afferente a disposizioni che non
determinano la fattispecie normativa della cui illegittimità si
duole il giudice a quo, va dichiarata manifestamente inammissibile;
che ad identica pronuncia deve pervenirsi anche sotto un profilo
diverso, seppur conseguente a quello testé enunciato, e cioè
considerando la manifesta irrilevanza delle questione sollevata, in
quanto la presunta illegittimità - non già costituzionale ma bensì
amministrativa - della norma che pone il divieto, ben consentiva la
definizione del giudizio a quo attraverso il corretto esercizio dei
poteri previsti dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E.;
che, inoltre, l'impugnazione dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre
1968, n. 1639, concernendo un atto privo di forza di legge e quindi
insuscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale, come peraltro già affermato da questa Corte con
ordinanza n. 17 del 1985, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio
1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111
del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della
pesca marittima"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41
Cost., dal Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg.
ord. n. 498 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte