Ordinanza n. 501/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3
e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Corte di appello di Ancona
nel procedimento penale a carico di PANTANETTI Adriano ed altro,
iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Bartolini Giordano nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 luglio 1999, la Corte di
appello di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo e secondo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui il primo non prevede che il giudice del rinvio possa non
uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione "per ciò che
concerne ogni questione di diritto con essa decisa", ed il secondo
"impone il ricorso per cassazione per inosservanza della disposizione
dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. qualora le questioni di
diritto decise dalla Cassazione siano in irragionevole contrasto con
i diritti fondamentali della difesa costituzionalmente garantiti";
che, con la medesima ordinanza, la Corte rimettente ha
altresì sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.,
in relazione agli artt. 521, comma 2, 522, comma 1, 620, lettera f),
621 e 185 cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto di proporre,
nel giudizio di rinvio, nullità assolute concernenti l'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero e l'immutabilità
della contestazione, verificatesi nei precedenti giudizi, anche
quando tali nullità si siano prodotte esclusivamente per effetto
della pronuncia della Corte di cassazione, la quale abbia ritenuto,
solo nella sentenza, che il fatto per cui si procede è diverso da
quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio o nella sentenza
impugnata;
che il giudice a quo premette di essere investito, quale
giudice del rinvio, del processo nei confronti di due persone
imputate, la prima, del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.,
per avere fatto falsamente figurare in un progetto di
ristrutturazione edilizia la contiguità di un accessorio al
fabbricato da ristrutturare, inducendo in errore i tecnici comunali
ed il sindaco preposti all'istruzione del procedimento ed al rilascio
della relativa concessione, i quali formavano così un atto pubblico
ideologicamente falso; la seconda, di concorso nel medesimo reato;
che, a seguito del ricorso per saltum del pubblico ministero
e della parte civile avverso la sentenza di primo grado, di
assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste,
la Cassazione aveva annullato, in parte qua la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte di appello rimettente, enunciando il principio di
diritto in forza del quale il fatto oggetto di giudizio doveva
ritenersi integrativo del delitto di falsità mediata in atto
pubblico (art. 479 cod. pen.), e non di quello (che sarebbe risultato
estinto per prescrizione) di falsità mediata in autorizzazione
amministrativa (art. 480 cod. pen.);
che, secondo la Cassazione, il falso andava infatti riferito,
non già alla concessione edilizia (avente, di per sé, natura di
autorizzazione), ma alla preliminare attività di verifica della
conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed allo stato dei
luoghi, verifica che - costituendo presupposto indispensabile per il
rilascio della concessione - doveva qualificarsi come atto pubblico;
che, ad avviso del rimettente, tale principio di diritto,
vincolante per il giudice del rinvio a norma dell'art. 627, comma 3,
cod. proc. pen. - identificando l'atto pubblico, oggetto di falsità
penalmente rilevante, non già "in una manifestazione esplicita di
volontà, di scienza, di partecipazione, di giudizio, in forma
scritta o verbalizzata per iscritto", ma in un mero comportamento
materiale - violerebbe l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
configurando un reato di falso non previsto dalla legge;
che anche a ritenere che la Cassazione intendesse alludere,
non all'attività materiale di verifica, ma ad un atto (diverso dalla
concessione edilizia) che ne riassume il risultato, il suddetto
principio di diritto si porrebbe egualmente in contrasto con
ulteriori parametri costituzionali - segnatamente, il principio di
ragionevolezza ed il diritto di difesa, di cui agli artt. 3, primo
comma, e 24 della Costituzione - in quanto il giudice del rinvio,
uniformandosi ad esso, si troverebbe costretto a pronunciare sentenza
in relazione alla falsità di un atto non specificamente identificato
e, al tempo stesso, per un fatto mai in precedenza contestato agli
imputati;
che, quanto al secondo quesito di costituzionalità, il
rimettente osserva come la Cassazione, nel ritenere che il falso
investa un atto diverso dalla concessione edilizia, mai peraltro
contestato, avrebbe dovuto - anziché annullare la sentenza di prime
cure con rinvio ad essa Corte di appello di Ancona, quale giudice
competente per il giudizio di appello - annullare la sentenza stessa
senza rinvio ai sensi degli artt. 620, comma 1, lettera f) e 521,
comma 2, cod. proc. pen., dando notizia del provvedimento al pubblico
ministero per le sue determinazioni a norma dell'art. 621 cod. proc.
pen;
che, tuttavia, l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.,
impedendo di proporre nel giudizio di rinvio nullità, anche
assolute, verificatesi nei precedenti giudizi - ancorché derivanti,
come nella specie (ex art. 522 cod. proc. pen.), esclusivamente dalla
sentenza della Cassazione - obbligherebbe il giudice del rinvio a
pronunciarsi sul fatto diverso non contestato, con conseguente
violazione - oltre che del principio di ragionevolezza, del diritto
di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3, primo
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione) - anche
dell'art. 112 della Costituzione, che riserva in via monopolistica al
pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale;
che il rimettente sottolinea, da ultimo, in punto di
rilevanza, come, nel caso di accoglimento delle questioni, egli
potrebbe, per un verso, discostarsi dal principio di diritto
enunciato dalla Cassazione e, per l'altro, trasmettere gli atti al
pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in
relazione al fatto diverso da quello contestato, che la stessa
Cassazione ha accertato;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo - sulla base del
richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di definitività
delle pronunce di cassazione - per la declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza delle questioni;
che si è altresì costituita la parte civile nel giudizio a
quo la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente infondate, osservando, da un lato, che la disciplina
censurata dal rimettente risulta pienamente coerente con il ruolo di
massimo interprete della legge attribuito dalla Costituzione alla
Corte di cassazione; e, dall'altro, che la violazione del principio
di correlazione tra accusa e sentenza, ipotizzata dal rimettente
medesimo, è in realtà insussistente, essendosi la Cassazione
limitata ad una più precisa qualificazione giuridica del fatto,
senza pregiudizio per il diritto di difesa degli imputati.
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice a quo
ripropone, nella sostanza, dubbi di costituzionalità già più volte
esaminati e disattesi da questa Corte, sia in rapporto all'art. 627
del vigente codice di procedura penale, sia in riferimento alle
corrispondenti previsioni degli artt. 544 e 546 del codice di
procedura penale del 1930, sia ancora con riguardo al parallelo
disposto dell'art. 384 del codice di procedura civile;
che le richieste del giudice a quo si risolvono, difatti, in
pratica, nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio
su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di
cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il
sistema delle impugnazioni, anche nel suo "volto costituzionale"
(sentenze nn. 224 del 1996, 21 del 1982, 50 del 1970);
che le norme censurate - connettendosi direttamente al
principio di definitività delle sentenze di cassazione - rispondono,
in effetti, ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica:
quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo
che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la
concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la
perpetuazione dei giudizi" (sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995,
21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999);
che è connaturale, infatti, al sistema delle impugnazioni
ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile
positivamente in quella della Cassazione "per il ruolo di supremo
giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione"
(art. 111, attuale settimo comma, della Costituzione: v. sentenze
nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 247 del 1995, 21 del 1982) - la quale
definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o
deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche
controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore
sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21 del 1982);
che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un
valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al
diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la
cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre
possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione
(sentenza n. 224 del 1996); sia al principio della ragionevole durata
del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla
luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come
modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2;
che, in tale ottica, il vincolo scaturente, ai sensi
dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dal principio di diritto
enunciato dalla Cassazione - su cui si appunta (anche nei riflessi
sul collegato art. 628, comma 2, cod. proc. pen.) il primo dei
quesiti di costituzionalità - rappresenta una conseguenza necessaria
del modello della separazione del giudizio rescindente da quello
rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui
risultati del primo (sentenza n. 50 del 1970; ordinanza n. 11 del
1999): salva restando la facoltà del giudice del rinvio di mettere
in discussione, sotto il profilo della legittimità costituzionale,
non già le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio,
ma - eventualmente - quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella
"lettura" datane dal giudice di legittimità (in altre parole, le
regulae iuris enunciate all'esito del giudizio rescindente: v.
ordinanza n. 11 del 1999);
che, allo stesso modo, la scelta legislativa - espressa nella
specie dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. e contestata dal
rimettente con il secondo quesito - di rendere improponibili in un
determinato grado del procedimento eccezioni di nullità, che si
assumono occorse in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi
irrazionale, ma risulta, al contrario, pienamente rispondente
all'accennato obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi,
contribuendo così a realizzare un interesse fondamentale
dell'ordinamento (sentenze nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del
1972);
che, infine, non può egualmente considerarsi imposto dagli
artt. 24 e 112 della Costituzione che eventuali nullità,
verificatesi (in assunto) per violazione del diritto di difesa o
della spettanza al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale, possano essere fatte valere in ogni momento, anche dopo la
formazione del giudicato "interno" (v., con riferimento all'art. 24
della Costituzione, sentenza n. 21 del 1982), e, segnatamente,
nell'ambito del giudizio di rinvio: giacché, per converso, la
ribadita inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione
logicamente implica che il vincolo connesso al principio di diritto
in esse enunciato non possa venir rimosso a seguito di un
inammissibile controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza,
o meno, di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità
(sentenza n. 224 del 1996);
che le questioni debbono essere dichiarate, pertanto,
manifestamente infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628,
comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte