Ordinanza n. 506/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 2110Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con n.
2 ordinanze emesse il 2 e il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili vertenti tra Bosco Franco e la S.I.P. e
l'I.N.P.S. e tra Albanese Rosolino e la s.c.r.l. Cooperativa Piemonte
e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 377 e 378 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le due ordinanze di identico tenore indicate in
epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex
art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe
- secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale:
ciò che darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102
della Costituzione;
che l'I.N.P.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che tale questione, già sollevata dal medesimo
Pretore con altre ordinanze di tenore identico a quelle qui in esame,
è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
con la sentenza n. 297 del 1990 e manifestamente infondata, con
l'ordinanza n. 459 del 1990;
che alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in esame,
non essendo stati addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3,
32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanze del 2 e 23 marzo
1990 (r.o. n. 377 e 378/1990).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte