Ordinanza n. 517/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 72
dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n.
12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 20 marzo
1990 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del
Monte nei procedimenti penali a carico di Poloni Francesco, Belotti
Florindo, Ghirardelli Angelo ed altra e Bresciani Giancarlo, iscritte
ai nn. 355, 356, 357 e 358 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con quattro ordinanze di
identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
106 e 107 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato
con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del
d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), nella parte in cui prevede la
facoltà del Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria le
funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano tutti la
medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere
riuniti;
che questa Corte si è già più volte pronunciata sulla
legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario
(v. sentt. nn. 123 del 1970, 333 del 1990 e ord. n. 451 del 1990),
rilevando che il conferimento di compiti attinenti
all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine
giudiziario (artt. 102, secondo comma e 108, secondo comma, Cost.)
comporta anche che nei confronti di tali persone, in quanto non
inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale, non possono trovare
applicazione le disposizioni costituzionali che concernono i
magistrati professionali, con riferimento sia alla loro nomina
(art.106, primo e secondo comma), che alle loro garanzie (art. 107);
che, inoltre, anche ammessa - in ipotesi - la riferibilità del
principio espresso dall'art. 24 della Costituzione alla posizione del
pubblico ministero ed alla particolare natura delle funzioni dallo
stesso esercitate, va del pari escluso ogni contrasto con l'indicata
norma costituzionale in quanto il diritto di difesa ben può essere
regolato con modalità diverse in base al discrezionale apprezzamento
del legislatore ordinario;
che, nel caso in esame, la disciplina legislativa può
considerarsi idonea a garantire l'effettiva partecipazione della
pubblica accusa alla dialettica processuale, essendo stata affidata
la "possibilità" di delega delle funzioni del pubblico ministero in
udienza alla responsabile valutazione del Procuratore della
Repubblica il quale, "in relazione ad una determinata udienza o ad un
singolo processo", potrà provvedere "nominativamente", tenendo conto
delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze dei
delegandi;
che quanto ora rilevato conduce parimenti ad escludere un
contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, dal momento
che la scelta operata dall'organo delegante non può ritenersi del
tutto discrezionale, ma dovrà, di volta in volta, risultare
commisurata alla natura ed alla complessività delle diverse
situazioni processuali;
che, pertanto, anche la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72
dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.
12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n.
449), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 106 e 107 della
Costituzione, dal Pretore di Bergamo con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte