Ordinanza n. 518/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 3/1995
- art. 12legge 66/1995
usata come parametro
citata
- art. 25legge 66/1995
- art. 3legge 66/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del
decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti), 12 del decreto-legge 9 marzo
1995, n. 66, dallo stesso titolo, 2, quarto e quinto comma, 12, terzo
e quarto comma e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, promossi
con ordinanze emesse il 17 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sez.
distaccata di Assisi, il 3 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, il 3
marzo 1995 dal Pretore di Udine, sez. distaccata di S. Daniele del
Friuli (n. 2 ordinanze), il 28 febbraio 1995 dal Pretore di Udine,
sez. distaccata di Cividale del Friuli, il 21 febbraio 1995 dal
Pretore di Udine (n. 3 ordinanze), il 14 marzo 1995 dal Pretore di
Perugia, sez. distaccata di Assisi, il 15 e il 19 febbraio 1995 dal
Pretore di Udine, sez. distaccata di Tarcento, il 3 febbraio 1995 dal
Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 167, 186, 246,
247, 274, 279, 280, 281, 288, 332, 333 e 370 del 1995 e pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 13, 15, 19, 21, 22, 24
e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in
data 17 gennaio 1995 e 14 marzo 1995 (r.o. nn. 167 e 288 del 1995),
il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 12
del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di
riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti), che reiterava precedenti
decreti-legge non convertiti, e dell'art. 12 del decreto-legge 9
marzo 1995, n. 66, che ha fatto seguito al primo, a sua volta non
convertito;
che, ad avviso del giudice rimettente, le predette norme, nel
realizzare un'abrogazione dell'originale impianto sanzionatorio di
cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, violerebbero gli artt. 25 e
77 della Costituzione, in quanto la reiterazione dei decreti-legge,
con la incertezza legislativa che ne consegue, determinerebbe effetti
pregiudizievoli sul piano del rispetto dei principi di legalità e di
riserva di legge in materia penale, in assenza dei presupposti di
necessità ed urgenza che giustificano l'attribuzione al Governo di
una propria potestà legislativa;
che sarebbero, inoltre, violati: a) il combinato disposto degli
artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, in contrasto con i
principi di parità di trattamento e, ancora una volta, di riserva di
legge in materia penale, verrebbero sottratte alla disciplina dei
rifiuti quelle sostanze che la Camera di commercio inserisce nei
listini ufficiali; b) l'art. 10 della Costituzione, per il contrasto
di fondo tra i decreti-legge in esame e le direttive CEE nn. 156 e
689 del 1991, nonché il regolamento n. 259 del 1993; c) infine, gli
artt. 9 e 32 della Costituzione, che tutelano l'ambiente e la
salute;
che, con motivazioni analoghe, il Pretore di Udine, con tre
ordinanze di identico contenuto, emesse, nel corso di altrettanti
procedimenti penali, in data 21 febbraio 1995 (r.o. nn. 279, 280 e
281 del 1995), ha impugnato, in riferimento agli artt. 9, secondo
comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, gli artt. 12, quarto
comma, e 15 del decreto-legge n. 3 del 1995, nella parte in cui
rispettivamente escludono la punibilità di chi abbia effettuato, in
determinate condizioni, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici
e nocivi, e fanno venir meno l'obbligo di autorizzazione e iscrizione
all'albo nazionale per chi effettui lo stoccaggio, nell'ambito dello
stesso insediamento produttivo, con le modalità prestabilite;
che le medesime norme, con riferimento agli stessi parametri
costituzionali, sono state censurate dai Pretori di Udine, sezione
distaccata di San Daniele del Friuli (ordinanze r.o. nn. 246 e 247
del 1995, emesse in data 3 marzo 1995), e sezione distaccata di
Tarcento (ordinanza r.o. n. 333 del 1995, emessa in data 19 febbraio
1995);
che il Pretore di Trieste, con due ordinanze di identico
contenuto, emesse in data 3 febbraio 1995 (r.o. nn. 186 e 370 del
1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 3 del 1995
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, con
l'affidare all'autorità amministrativa il potere di includere o meno
un determinato materiale in un listino, sottraendolo alla normativa
sui rifiuti, rischierebbe di dare origine ad ingiustificate
disparità di trattamento tra regione e regione nonché tra identici
beni, qualificati ora come merce liberamente circolante, ora come
rifiuto; e per violazione, altresì, del principio della riserva di
legge in materia penale e di stretta legalità, di cui all'art. 25
della Costituzione, e di quello del buon andamento della pubblica
amministrazione (e, quindi, anche delle decisioni giudiziarie) di cui
all'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 11 della
Costituzione, a seguito della entrata in vigore del regolamento CEE
n. 259 del 1993, che richiama la nozione di rifiuto di cui alla
direttiva CEE n. 75/442 come modificata dalla successiva n. 91/156, e
che non contempla sostanze escluse dalla sua applicazione;
che i Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli
e di Tarcento, con due ordinanze di contenuto analogo (r.o. n. 274
del 1995, emessa in data 28 febbraio 1995, e r.o. n. 332 del 1995,
emessa in data 15 febbraio 1995), hanno impugnato, in riferimento
agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione,
con argomentazioni analoghe a quelle già riferite, l'art. 2, quarto
e quinto comma, e l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge n. 3 del
1995;
che, nel giudizio susseguente alla ordinanza r.o. n. 288 del
1995, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la inammissibilità della questione, avuto riguardo alla mancata
conversione del decreto impugnato;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni
identiche o connesse, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia;
che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, non è stato convertito
in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione,
come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57, serie generale, del 9 marzo 1995;
che neanche il successivo decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, è
stato convertito nel predetto termine (si veda il comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, serie generale, del 9
maggio 1995);
che, pertanto, le prospettate questioni di legittimità
costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito
di successive reiterazioni (decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463) ha
un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa
impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio
1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti), e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo
1995, n. 66, dallo stesso titolo, sollevate, in riferimento agli
artt. 25 (anche in combinato disposto con l'art. 3), 77, 10, 9 e 32
della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di
Assisi, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 15 del
citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli
artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, dal
Pretore di Udine e da quelli delle relative sezioni distaccate di San
Daniele del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, dello
stesso decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione, dal Pretore di Trieste
con le ordinanze in epigrafe;
4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2, quarto e quinto comma, e
12, terzo comma, del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della
Costituzione, dai Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale
del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte