Ordinanza n. 523/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 384/1992
- art. 2legge 438/1992
- art. 2legge 333/1992
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 7legge 359/1992
citata
- art. 3legge 438/1992
- art. 36legge 438/1992
- art. 107legge 438/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanze emesse:
1) il 6 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia sezione distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Coccioli
Gianfranco ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed
altro, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
2) il 10 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia sezione distaccata di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da
Aprile Ercole ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia,
iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Mignone Elsa Valeria ed altri e
di Maruccia Antonio ed altri nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da alcuni magistrati
ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad essi
spettanti, al fine di ottenere l'allineamento del loro trattamento
economico a quello riconosciuto al collega dott. Massimo Terzi -
nominato uditore giudiziario con d.m. 13 maggio 1981, transitato
successivamente nei ruoli dei referendari dei Tribunali
amministrativi regionali e riammesso nella magistratura ordinaria con
d.P.R. del 18 luglio 1988 - il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con ordinanza del 6 aprile
1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, nonché, in riferimento all'art. 107 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.
359 (r.o. n. 260 del 1995);
che nell'ordinanza si afferma che i ricorrenti, fino all'entrata
in vigore dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che
ha disposto la soppressione delle norme su cui si fondava l'istituto
dell'allineamento stipendiale, versavano in una situazione che dava
loro diritto all'applicazione di tale istituto, ma che la posizione
giuridica dei ricorrenti è risultata modificata a causa della
successiva previsione dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384
del 1992 che vieta l'adozione di provvedimenti stipendiali, ancorché
aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992;
che il giudice remittente osserva che la Corte si è già
pronunciata, con la sentenza n. 6 del 1994, sulla legittimità delle
norme impugnate, ma che la particolare situazione riguardante i
magistrati ricorrenti - per i quali il Ministero della giustizia, nel
mese di maggio 1992, aveva predisposto i relativi decreti poi
restituiti dalla competente Ragioneria centrale dello Stato -
giustifica la riproposizione della questione di legittimità
costituzionale;
che, in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, il giudice remittente osserva che dopo l'entrata in
vigore dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, si è
determinata una disparità di trattamento tra coloro che hanno goduto
degli effetti dell'allineamento e chi, pur avendo maturato tale
diritto prima dell'11 luglio 1992, ne risulta escluso per ragioni
fortuite e non giuridicamente apprezzabili, quali il mancato
completamento del procedimento amministrativo preordinato a
riconoscere il nuovo trattamento economico;
che, inoltre, nell'ordinanza si censurano le norme impugnate in
riferimento all'art. 107, terzo comma, della Costituzione, osservando
che le differenze di trattamento retributivo dei magistrati devono
connettersi all'esercizio di differenti funzioni e che tali
disparità non possono essere ammesse per altre ragioni;
che con analoghe argomentazioni, contenute in un'altra ordinanza
del 10 marzo 1994 (r.o. n. 261 del 1995), lo stesso Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 7,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 107,
dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché del medesimo
art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992;
che nei giudizi davanti alla Corte hanno spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni
siano dichiarate inammissibili o infondate, e le parti private nei
giudizi a quibus, che hanno depositato memorie nelle quali aderiscono
alle argomentazioni delle ordinanze di rimessione;
Considerato che le ordinanze sopra richiamate sollevano, con
analoghe argomentazioni, questioni concernenti le medesime norme, e
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che questa Corte, con sentenza n. 6 del 1994 e con ordinanze nn.
105 e 394 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente, infondate e
manifestamente infondate identiche questioni di legittimità
costituzionale, ribadendo ripetutamente, con particolare riferimento
all'art. 3 della Costituzione, che eventuali disparità tra coloro
che hanno potuto godere del diritto all'allineamento stipendiale
prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate e coloro che -
come i ricorrenti nei giudizi a quibus - pur trovandosi in posizione
identica ai primi, non possono godere di tale vantaggio, non assumono
rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe
giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che
si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in
relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti
sperequativi che andava determinando";
che nelle sue ordinanze di remissione il Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha riproposto
con argomentazioni analoghe a quelle già esaminate dalla Corte nelle
decisioni richiamate la questione di costituzionalità dell'art. 7,
comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n.
438 del 1992, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 333 del
1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che, in riferimento alla lamentata violazione - da parte delle
norme impugnate - dell'art. 107, terzo comma, della Costituzione,
secondo il quale i giudici si distinguono fra loro solo per
diversità di funzioni, questa Corte ha più volte chiarito che il
precetto costituzionale invocato dal remittente "mira a precludere
diversità per gradi gerarchici" tra i magistrati (v. ordinanza n.
275 del 1994, sentenza n. 310 del 1992) e ad evitare "qualsiasi tipo
di arbitraria categorizzazione" nelle qualifiche dei magistrati
medesimi, non sorretta da ragioni di ordine funzionale (v. sentenze
nn. 133 del 1985 e 86 del 1982);
che, di conseguenza, il parametro di cui all'art. 107, terzo
comma, della Costituzione risulta inconferente se richiamato in
relazione alle norme impugnate nel presente giudizio, che, per le
ragioni anzidette, si sono limitate ad eliminare dall'ordinamento
l'istituto dell'allineamento stipendiale, senza incidere sulle
qualifiche dei magistrati;
che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia
di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e
107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione distaccata di Lecce, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte