Ordinanza n. 528/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 del
codice civile e degli artt. 738 e 739 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Corte di
appello di Genova - sezione per i minorenni - sul reclamo proposto da
Ruani Sergio ed altra, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che la Corte d'appello di Genova - sezione specializzata
per i minorenni - con ordinanza del 28 ottobre 1999 (pervenuta a
questa Corte in data 28 aprile 2000), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 336 e 333 cod. civ. nonché
738 e 739 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, nella parte
in cui nel procedimento camerale limitativo della potestà
genitoriale non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza
del minore;
che i parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la
mancata considerazione del minore, come parte del giudizio,
inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in
particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della
personalità, implicitamente garantito dalle disposizioni stesse;
che il procedimento di reclamo ex art 739 cod. proc. civ. è
stato introdotto dai collocatari della minore avverso un
provvedimento del tribunale che aveva affidato la stessa al comune
affinché questi ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del
nonno materno;
che i reclamanti lamentavano come il tribunale non avesse
tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica nella parte in
cui si dubitava dell'idoneità educativa del gruppo familiare del
nonno, sottolineando la situazione di grave e protratta violenza
fisica e psicologica;
che, nel costituirsi, i nonni della minore sostenevano il
difetto di legittimazione dei reclamanti e l'adeguatezza del proprio
nucleo familiare;
che all'udienza, davanti al giudice a quo, l'A.N.F.A.A.
(Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) chiedeva di
intervenire in adesione alle conclusioni dei reclamanti, ritenendo
che questi avevano agito nell'esclusivo interesse della minore,
atteso che appariva preoccupante il ritorno di questa presso il nonno
e auspicava la nomina di un curatore speciale sia sotto il profilo
sostanziale che sotto quello processuale;
che nell'ordinanza di rimessione, premesso che in dottrina e
giurisprudenza si evidenzia una sempre maggiore considerazione della
posizione del minore quale soggetto titolare di diritti soggettivi
perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della
comunità sociale ("non più oggetto di una assoluta ed
incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente "persona" alla
pari di ogni altro individuo"), si richiama il c.d. diritto minorile
e cioè un complesso di norme riguardanti la posizione del fanciullo
nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse;
che il procedimento ex artt. 333, 336 cod. civ., in cui il
giudice assume ogni opportuno e conveniente provvedimento per la
prole, ha effetti rilevanti sull'avvenire del fanciullo, e tuttavia a
questi non è dato stare in giudizio a mezzo di curatore speciale per
la tutela dei suoi interessi e neppure è previsto che egli sia
obbligatoriamente sentito;
che gli interessi del minore non sono adeguatamente tutelati
dal p.m. in sede di intervento obbligatorio, anche perché i poteri
di quest'organo non si ricollegano a tali specifici interessi, ma a
quello generale dell'attuazione della legge; analogamente, non
potrebbe costituire valida alternativa alla nomina di un curatore il
potere largamente officioso del giudice;
che la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non
è sconosciuta al nostro ordinamento, come nei casi di conflitto di
interessi tra genitori e figli (art. 370 recte: art. 320, u.c., cod.
civ.) ovvero, in sede processuale, per le azioni di status e le
procedure di opposizione al decreto di adottabilità;
che la nomina di un curatore del minore nel caso in esame
trova una base normativa in alcuni documenti internazionali: la
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991,
n. 176, la quale afferma che al fanciullo deve essere assicurata la
possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi
sia direttamente che attraverso un rappresentante (artt. 3 e 12); e
la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la quale
prevede il riconoscimento al minore di diritti processuali che lo
riguardano e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un
terzo rappresentante;
che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 185 del
1986) non fondata questione analoga, ma con specifico riferimento
alla procedura di divorzio e separazione per i provvedimenti di
affidamento della prole;
che comunque oggi vi è una accresciuta sensibilità alla
problematica del minore;
che sulla rilevanza della questione la Corte rimettente
osserva che nella presente causa essa si dovrebbe "pronunciare sulla
collocazione della minore senza avere chiara consapevolezza
dell'interesse di questa non adeguatamente rappresentata in
giudizio". Allo stato - soggiunge il giudice a quo - vi sarebbe la
"necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale
dei ricorrenti che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi
interessi, nonché l'inammissibilità dell'intervento dell'A.N.F.A.A.
con conseguente conferma del provvedimento impugnato"; che, tuttavia,
dall'accoglimento della questione discenderebbe la nomina di un
rappresentante del minore, nei confronti del quale si dovrebbe
disporre l'integrazione del contraddittorio e la riapertura dei
termini per l'impugnazione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere
ammissibile, esige anzitutto una plausibile e non carente o
contraddittoria motivazione sulla rilevanza della medesima; nella
specie, l'ordinanza ritiene necessaria ai fini del decidere una
pronuncia di incostituzionalità della omessa previsione della nomina
di un curatore speciale per l'ipotesi in esame, senza tuttavia
motivare in modo completo sulla effettiva mancanza nel vigente
ordinamento di norme, speciali o generali, che consentano tale
nomina: verifica che costituiva presupposto indispensabile per la
predetta rilevanza;
che inoltre il giudice a quo, mentre afferma che "il collegio
si troverebbe nella necessità di dichiarare la carenza di
legittimazione processuale dei (reclamanti) collocatari della minore,
i quali non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi",
non risolve poi il problema pregiudiziale sull'ammissibilità del
procedimento di gravame; e nel contempo solleva la questione di
costituzionalità, senza argomentare sul perché, nonostante ciò, la
medesima possa ritenersi rilevante in quello stesso procedimento;
che, pertanto, deve essere accolta l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. nonché
738 e 739 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, sollevata
dalla Corte d'appello di Genova - sezione specializzata per i
minorenni - con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte