Ordinanza n. 540/2000
Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 13/1999
- art. 3legge 13/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2,
della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino
della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione), promossi con tre ordinanze emesse il 9 dicembre 1998
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione
staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 125, 126 e 219
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 11 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Zulian Renato e di Sottile
Sebastiano, nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.
Ritenuto che nel corso di giudizi diretti all'annullamento del
diniego di concessione edilizia (r.o. n. 125 del 1999), del diniego
del nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939
espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di
Catania (r.o. n. 126 del 1999) o di entrambi (r.o. n. 219 del 1999),
il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con tre
ordinanze, di identico contenuto, emesse il 9 dicembre 1998, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16
(Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione), nella parte in cui trova applicazione anche alle zone A
e B (o con caratteristiche equiparabili) dei Piani regolatori
generali;
che il giudice a quo premette che la questione di
legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio di
merito, essendo stati rigettati gli altri autonomi motivi di ricorso;
che la norma testé citata definisce le attività edilizie consentite
nelle zone boschive e, nel vietare nuove costruzioni all'interno dei
boschi e delle fasce forestali, pone un limite di rispetto di
duecento metri dal limite esterno dei medesimi (comma 1) e infine, al
comma 2, pone una deroga relativa alla possibilità per i p.r.g. di
prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto
dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia
territoriale massima di 0,30 mc/mq;
che il tribunale amministrativo regionale rileva che il
legislatore regionale ha inteso introdurre un vincolo di
immodificabilità assoluta per i terreni boschivi, in quanto non ha
escluso le zone A e B dall'ambito di operatività del divieto di
edificabilità e ciò in contrasto con le previsioni della legge
8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge con modificazioni del
d.l.27 giugno 1985, n. 312);
che la legge n. 431 del 1985, pur estendendo il vincolo
paesaggistico a talune parti del territorio ritenute meritevoli di
tutela e, per quanto qui interessa, ai territori coperti da foreste e
boschi (art. 1, lettera g), ha tuttavia escluso il vincolo per le
anzidette zone A e B;
che - sempre secondo il giudice rimettente - pur dovendosi
riconoscere al legislatore regionale, in forza della competenza
legislativa esclusiva di cui all'art. 14, lettera f), dello statuto,
la facoltà di dettare deroghe rispetto alle normative nazionali,
tuttavia la diversità della disciplina non dovrebbe essere né
arbitraria né irrazionale, con la compromissione totale del diritto
di proprietà;
che ne consegue, secondo la prospettazione dell'ordinanza di
rimessione, che la norma impugnata determinerebbe la violazione degli
artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto, contrariamente a
quanto avviene per il territorio nazionale ed a fronte di quanto
previsto per altri vincoli, ha la potenzialità di determinare il
degrado di aree già garantite dall'ordinamento giuridico con misure
limitative della facoltà di edificazione meno penalizzanti e,
comunque, più compatibili nel bilanciamento degli interessi di pari
valenza costituzionale;
che verrebbe a determinarsi, inoltre, una ingiustificata
discriminazione fra i proprietari di aree ricadenti nelle zone A e B
del territorio regionale e quelli di aree analoghe ricadenti nel
territorio nazionale, ovvero di aree ricadenti in zone A e B, ma
limitrofe non a boschi, ma a laghi, fiumi, mare ecc.
che non apparirebbe rilevante - secondo il giudice a quo - al
fine di mitigare il divieto di cui al primo comma, la previsione di
cui al secondo comma del medesimo art. 10, in quanto la deroga in
esso prevista sarebbe frutto di una discrezionalità
dell'Amministrazione interessata, tenuto anche conto che l'indice di
densità territoriale è estremamente basso (0,30 mc/mq);
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.
n. 125 del 1999 si è costituita, con memoria depositata fuori
termine, la parte privata del giudizio a quo Renato Zulian;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al r.o.
n. 219 del 1999 si è costituita la parte privata Sottile Sebastiano,
la quale, dopo aver puntualizzato che i terreni interessati ricadono
in zona B e rilevata la contraddittorietà della definizione della
zona, contemporaneamente ritenuta residenziale e definita come fascia
pre-boschiva, svolge argomentazioni adesive circa la fondatezza della
questione;
che in tutti i giudizi è, altresì, intervenuta la Regione
Siciliana che ha concluso per la manifesta infondatezza della
questione, osservando che la normativa regionale (art. 4), a
differenza di quella statale, conterrebbe una puntuale e specifica
definizione giuridica di "bosco", ancorandola a parametri ben
definiti (estensione, specie e qualità delle piante presenti,
densità di copertura del suolo) e considerando sinonimi i termini
"boschi e foreste" e disponendo, al terzo comma, che "non si
considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi
urbani, i giardini e i parchi privati...", con la conseguenza -
secondo l'assunto della difesa regionale - che neppure se all'interno
di un conglomerato urbano dovesse darsi una estensione di piante
forestali rispondenti alla fattispecie giuridica di "bosco", essa non
andrebbe qualificata come tale e, quindi, non andrebbero applicate
nella relativa fascia di rispetto, le previsioni di cui alla norma
impugnata;
che nel corso della discussione all'udienza del 24 ottobre
2000 la difesa della Regione Siciliana si è richiamata alla
sopravvenuta legge 19 agosto 1999, n. 13, sottolineando che gli
artt. 1 e 3 hanno sensibilmente modificato le norme censurate,
ridefinendo il concetto di bosco ed innovando sull'ampiezza della
fascia di rispetto e sulla relativa disciplina.
Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate,
può essere disposta la riunione dei giudizi;
che in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, è
stata approvata e pubblicata (Bollettino Ufficiale 23 agosto 1999,
n. 40) la legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, con modifiche alla
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
che il legislatore regionale, intendendo esercitare poteri di
intervento più rigoroso con maggiore o pari efficienza a protezione
dei beni paesaggistici ambientali (v. sentenza n. 327 del 1990;
n. 151 del 1986), ha disposto, tra l'altro, con la legge
sopravvenuta, la sostituzione (nell'art. 3) del denunciato articolo
10 della legge regionale n. 16 del 1996, comportante variazioni sia
della ampiezza della zona di rispetto a seconda della superficie del
bosco e sia del sistema di deroghe;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento sia della disposizione denunciata sia del
quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di
rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la
definizione dei giudizi pendenti avanti allo stesso giudice
rimettente e se persistano, in tutto o in parte, i motivi posti a
base delle ordinanze di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte