Ordinanza n. 541/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.10, primo comma,
lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) come
modificato dall'art. 5, primo comma della legge 13 aprile 1977, n.
114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1983
dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n.
844 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Fiorentino
Guido ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel
1975 dell'ammontare complessivo dell'assegno periodico destinato al
mantenimento della moglie divorziata e del figlio minore, la
Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza emessa
il 20 gennaio 1983 (reg. ord. 844 del 1983) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato con l'art. 5,
comma primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui
prevedendo la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, esclude la deducibilità di quelli
destinati al mantenimento dei figli;
che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, faceva
riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che il giudizio a quo concerne un ricorso proposto
contro la cartella esattoriale relativa alla applicazione dell'Irpef
sul reddito relativo al 1975, mentre la impugnata disposizione del
denunciato art. 10 del d.P.R. 597 del 1973, quale sostituita
dall'art. 5 della legge n. 114 del 1977, ha effetto, come
testualmente statuisce il primo comma dell'art. 23 della stessa
legge, dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale
data, ed alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977, mentre
nella fattispecie è in discussione il reddito dell'anno 1975;
che la censura di illegittimità costituzionale investe quindi
una disciplina chiaramente non applicabile nel giudizio a quo;
che pertanto la questione sollevata dalla detta Commissione va
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, così come sostituito dall'art. 5, comma
primo, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo
grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte