Ordinanza n. 552/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo,
della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16
(Amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza
emessa il 13 novembre 1980 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento
civile vertente tra Hofer Alois ed altri e il Comune di Brennero ed
altra, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 1981;
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia di Bolzano;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, nel procedimento civile tra
Hofer Alois ed altri contro il Comune di Brennero e altra,
concernente pretesi diritti di uso civico di pascolo, a seguito di
contestazione insorta sulla sussistenza della giurisdizione del
giudice ordinario, con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale
per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge
della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei
beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che i diritti di
uso civico di pascolo possono essere fatti valere davanti alla
giurisdizione ordinaria, rilevando che detta disposizione si pone in
contrasto con i princìpi della legislazione statale in materia di
ordinamento giurisdizionale e processuale, poiché, ai sensi
dell'art. 29, comma secondo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766
(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno), le controversie
sull'esistenza dei diritti di uso civico sono attribuite al
Commissario per gli usi civici;
che si è costituita la Provincia di Bolzano, contestando la
fondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma censurata
è stata abrogata dall'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano
26 marzo 1982, n. 10;
che, per effetto della caducazione della disposizione della
legge provinciale che attribuiva al giudice ordinario le controversie
in materia di usi civici di pascolo, in punto di giurisdizione
riacquista piena operatività quanto previsto dalla legislazione
statale sopraindicata, nel senso dell'attribuzione di tali
controversie al Commissario per gli usi civici;
che, non vertendosi in tema di mutamenti dello stato di fatto
(art. 5 c.p.c.), bensì di modifica della legislazione sulla
giurisdizione, immediatamente operante, con effetto retroattivo,
anche nei giudizi pendenti, dovrà il giudice a quo risolvere la
relativa questione alla stregua dell'assetto normativo emerso dalla
suindicata vicenda caducatoria, applicando la legislazione statale;
che, pertanto, la proposta eccezione di incostituzionalità, per
sopravvenuto difetto di rilevanza, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ed 8 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di
Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso
civico), sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte