Ordinanza n. 552/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 1283Codice civile
- art. 50-bisCodice di procedura civile
- art. 99Legge fallimentare
- art. 14d.lgs. 51/1998
- art. 56d.lgs. 51/1998
- art. 98d.lgs. 270/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promosso con ordinanza
emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale
di Milano nel procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale
dell'Agricoltura S.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals
S.r.l. iscritta al n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli
Chemicals S.r.l. e della Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato
passivo del fallimento della cliente di una banca, nel quale si
controverte sulla validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di
clausole anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra la
banca e la cliente, il giudice istruttore presso il tribunale di
Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2000, ha sollevato in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre
1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla
produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore
della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi
emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000],
sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa,
debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo
dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalità ed i
tempi in questa previsti;
che nel giudizio si sono costituiti sia il curatore del
fallimento, il quale ha chiesto l'accoglimento della sollevata
questione; sia la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne
ha eccepito l'inammissibilità per difetto di legittimazione del
giudice istruttore (trattandosi di giudizio rimesso alla decisione
del tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto
la declaratoria di infondatezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di
infondatezza della proposta questione;
che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria
posizione.
Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento è riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale
del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, quale sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis
cod. proc. civ., quale introdotto dall'art. 56 del citato decreto
legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270);
che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non
è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità
costituzionale di norme come quella denunciata applicabili
esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da
ultimo, sentenza n. 204 del 1997);
che la norma denunciata, comunque, non vive più
nell'ordinamento giuridico perché questa Corte, con sentenza n. 425
del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice
istruttore presso il tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte