Ordinanza n. 554/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 199/1989
- art. 2legge 199/1989
- art. 3legge 199/1989
- art. 4legge 199/1989
- art. 5legge 199/1989
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 33Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 121Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 126Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 48Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 49Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 50Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
citata
- art. 1Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 2Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 3Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 5Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5
del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: "Misure
urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"
promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed
Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in
cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed
iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la
riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la
violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50
dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1);
che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989
e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge
n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma,
33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28
giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso
decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt.
3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;
che si è costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso
decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non è stato
convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per
violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la
Regione Friuli- Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del
medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso
indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli
artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989,
sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione
Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117,
119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte