Ordinanza n. 56/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 2126Codice civile
- art. 1legge 335/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e
18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 2000
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Scatena
Paolo contro Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed
altro, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Scatena Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Uditi l'avvocato Mario Fedrizzi per Scatena Paolo e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un ex primario
ospedaliero avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria del
trattamento di pensione la Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
che il ricorrente nel giudizio principale, collocato in
pensione (di anzianita) a seguito dell'annullamento, disposto con
sentenza definitiva del Consiglio di Stato, della delibera di
assunzione in qualità di primario, si è visto liquidare il
trattamento provvisorio di pensione con la riduzione dell'undici per
cento prevista - per il caso di conseguimento della pensione di
anzianità prima del raggiungimento della soglia dei trentacinque
anni di cui alle leggi vigenti - dalla norma impugnata e dall'art. 1,
commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
che la norma impugnata, infatti, nell'ottica della
progressiva eliminazione dell'istituto della pensione di anzianità,
stabilisce, con effetto dal 1 gennaio 1994, che coloro i quali
conseguono detta pensione con un'anzianità contributiva inferiore ai
trentacinque anni, a meno che non si tratti di cessazione dal
servizio per invalidità, subiscano una riduzione del trattamento
economico in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento
del predetto requisito, secondo quanto indicato dalla tabella A
allegata alla legge n. 537 del 1993;
che l'impugnato art. 11 va collegato con le successive norme
intervenute sul punto, ossia i commi 27 e 32 dell'art. 1 della legge
n. 335 del 1995, i quali dispongono che, nella fase transitoria, la
pensione di anzianità può ancora essere conseguita, purché in
presenza di determinati requisiti contributivi, con applicazione
delle riduzioni percentuali di cui alla tabella D allegata a
quest'ultima legge;
che il menzionato art. 1, comma 32, dispone che le precedenti
disposizioni in materia di pensione di anzianità (scilicet più
favorevoli) continuano a trovare applicazione in una serie ben
identificata di casi;
che il complesso normativo richiamato non risolve - a detta
della Corte dei conti - il problema dell'applicabilità delle
riduzioni in questione nei casi in cui non ne venga stabilita
espressamente l'esclusione; nel giudizio pendente, infatti, il
ricorrente si è collocato in pensione non di propria spontanea
volontà, bensì a seguito dell'annullamento del proprio atto di
assunzione;
che, ad avviso del giudice a quo, stante la formulazione
tassativa contenuta nell'art. 1, comma 32, della legge n. 335 del
1995, la riduzione di cui alla norma impugnata dev'essere applicata
anche nel caso del ricorrente, benché il pensionamento sia avvenuto
per fatti indipendenti dalla volontà del medesimo; e ciò in quanto
non possono essere aggiunte in via di interpretazione altre
fattispecie di esclusione non previste dalla norma;
che tale lettura del sistema, pur essendo l'unica
tecnicamente possibile, appare al rimettente in contrasto con gli
invocati parametri costituzionali;
che da un lato, infatti, ricondurre al medesimo trattamento i
lavoratori che optano per il pensionamento anticipato di anzianità e
quelli che, viceversa, si trovano in pensione contro la propria
volontà, appare lesivo del principio di eguaglianza, trattandosi di
situazioni difformi; dall'altro, la penalizzazione rappresentata dal
decurtamento della pensione può determinare la compressione delle
esigenze vitali dell'interessato, con violazione anche dell'art. 38
della Carta fondamentale;
che la Corte dei conti, quindi, sollecita l'emissione di una
pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata nella parte in cui dispone la riduzione, "anche per il
personale involontariamente collocato a riposo ante tempus per motivi
diversi da quelli indicati nel comma 32 dell'art. 1 della legge
n. 335/1995, del trattamento pensionistico in proporzione agli anni
mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di
trentacinque anni";
che si è costituito in giudizio il medico ricorrente,
sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
proposta dal giudice remittente si centra essenzialmente sulla
mancata estensione delle norme che consentono di fruire del
pensionamento anticipato di anzianità, senza incorrere in
decurtazioni del trattamento pensionistico, a tutti i casi nei quali
il collocamento a riposo non è riconducibile ad una libera scelta
dell'interessato;
che alla predetta ipotesi sarebbe da ricondurre, nella
ricostruzione operata dal giudice a quo, anche la fattispecie oggetto
del giudizio principale, nella quale il medico ricorrente si è visto
annullare il proprio atto di nomina con sentenza definitiva del
giudice amministrativo, optando per il pensionamento soltanto in
virtù di detta situazione sopravvenuta;
che la Corte remittente, peraltro, omette completamente di
considerare che, proprio in conseguenza dell'intervenuto annullamento
dell'atto di nomina a primario ospedaliero, la controversia
attualmente pendente non ha ad oggetto un pensionamento derivante
dalla cessazione di un rapporto di lavoro validamente instaurato,
bensì il diverso caso di un pensionamento derivante dal venir meno
di un rapporto contrattuale di fatto ricadente nell'ambito di
applicazione dell'art. 2126 cod. civ., norma pacificamente valevole
anche per il pubblico impiego (ordinanza n. 12 del 1994);
che il giudice remittente, perciò, non ha in alcun modo
ottemperato all'obbligo di motivazione circa il profilo preliminare
della riconducibilità della cessazione di un rapporto di fatto alla
diversa fattispecie del pensionamento susseguente alla conclusione di
un rapporto di lavoro validamente instaurato, presupposto
indispensabile per l'eventuale pronuncia additiva sollecitata nei
confronti di questa Corte;
che tale carenza di motivazione sul requisito preliminare
della rilevanza si traduce in manifesta inammissibilità della
sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige,
sede di Trento, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte