Ordinanza n. 562/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e
secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione
all'art. 260 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo
2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare
di Torino nel procedimento penale a carico di G. G.R., iscritta al
n. 203 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, il giudice
per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace,
in relazione all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in cui non
prevedono, rispettivamente, che i reati di lesione personale e di
minaccia commessi da un militare in danno di altro militare non siano
punibili, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro
ente superiore, anche a querela della persona offesa;
che il rimettente premette, in punto di fatto, di essere
stato investito della decisione, nell'ambito di un procedimento per i
reati di lesione personale (art. 223, primo e secondo comma, del
codice penale militare di pace) e minaccia (art. 229 del medesimo
codice), in esito a richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero, pur sussistendo la querela proposta dalla persona offesa,
in ragione della sola mancanza di richiesta di procedimento del
comandante del corpo, prescritta, quale condizione di procedibilità,
dall'art. 260 del codice penale militare di pace;
che le norme richiamate, ad avviso del rimettente,
violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione atteso che -
subordinando alla richiesta del comandante del corpo, quale
condizione di procedibilità prevista dall'art. 260, secondo comma,
del codice penale militare, l'esercizio dell'azione penale per i
reati di specie - verrebbe a privilegiarsi una valutazione ispirata
ad una logica "istituzionalistica" di prevalenza dei valori
dell'ordinamento militare, e segnatamente dell' "immagine del
reparto", sui diritti della persona (tutelati dalle norme
incriminatici della lesione personale e della minaccia), pur militare
che sia, con conseguente discrepanza rispetto al principio di
"permeabilizzazione" dell'ordinamento delle Forze Armate allo spirito
ed ai valori democratici dello Stato;
che, inoltre, le predette norme si porrebbero in contrasto
con il principio proclamato nell'art. 24 della Costituzione in
quanto, non riconoscendo valore esaustivo di condizione di
procedibilità alla querela proposta dalla persona offesa, verrebbe
illegittimamente compresso il diritto del danneggiato ad agire in
giudizio a tutela delle proprie ragioni ed, in particolare, impedito
a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto al risarcimento del
danno nell'ambito del processo penale mediante la costituzione di
parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito
della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 270,
primo comma, del codice penale militare di pace, con sentenza di
questa Corte n. 60 del 1996; dunque, l'estrinsecazione di facoltà e
diritti volti alla tutela della personalità umana verrebbe impedita
o comunque subordinata ad un fatto accidentale, quale la scelta del
comandante del corpo, depositario dell'unica condizione di
procedibilità, di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito della
caserma;
che, infine, le norme oggetto della denunzia violerebbero
l'art. 3 della Costituzione, per una irragionevole disparità di
trattamento esistente rispetto alla persona offesa per gli omologhi
reati di diritto comune, la quale può determinare, senza rimessione
ad altri, l'esercizio dell'azione penale per le stesse fattispecie di
reati contro la persona a tutela di beni quali l'incolumità
individuale e la libertà morale.
Considerato che la Corte è chiamata a statuire in merito alla
compatibilità con gli artt. 3, 24, 52, terzo comma, della
Costituzione degli artt. 223, primo e secondo comma e 229 del codice
penale militare di pace, in combinato disposto con l'art. 260 del
medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati di
lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno
di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e
non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità,
alla richiesta del comandante del corpo;
che questa Corte ha, ripetutamente e da tempo, evidenziato
come i reati militari siano connotati, quale loro peculiare ed
intrinseca caratteristica, da "un'offesa alla disciplina e al
servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico
che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico
della querela", principio in virtù del quale appare pienamente
ragionevole l'attribuzione al comandante del corpo dell'istituto
della richiesta, tramite il quale è possibile attuare "una facoltà
di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed
il ricorso all'ordinaria azione penale considerando che vi sono casi
in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato
dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente
maggiore di quello prodotto dal reato stesso" (cfr. sentenze nn. 449
del 1991 e 42 del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);
che, peraltro, tali concetti sono stati anche di recente
ribaditi da questa Corte (ord. n. 410 del 2000) in fattispecie
ampiamente assimilabile alla presente, rispetto alla quale può
evidenziarsi ulteriormente come nessuna delle censure addotte
integri, in realtà, disarmonia con i principi costituzionali della
cui violazione si sospetta;
che, invero, non si palesa compromissione alcuna del
principio informatore dell'ordinamento delle Forze Armate che,
secondo quanto espresso nell'art. 52, terzo comma, della
Costituzione, è lo spirito democratico della Repubblica: ciò in
quanto il meccanismo normativo attuato dalle norme oggetto di
denunzia si configura quale strumento idoneo e ragionevole,
attraverso la valutazione insita nel potere di richiesta del
comandante del corpo, ad adeguare al caso concreto la reazione
dell'ordinamento militare (cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del
1991, nonché ordinanze nn. 410 del 2000, 396 del 1996 e 467 del
1995);
che anche con riferimento alla presunta lesione del diritto
di difesa dedotta, pure nella presente questione, sotto il profilo
della preclusione alla persona offesa della costituzione di parte
civile nel procedimento relativo al reato militare in ragione delle
determinazioni del comandante del corpo, questa Corte ha già più
volte evidenziato come tale lesione non sussista per l'esistenza di
validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena
disponibilità del danneggiato: costui, invero, può proporre,
immediatamente e senza ostacolo alcuno, azione risarcitoria dinanzi
al giudice civile, così evidenziandosi come l'esercizio dell'azione
civile per il risarcimento del danno nel processo penale non
rappresenti in realtà l'unico strumento di tutela giudiziaria a
disposizione del soggetto danneggiato dal reato (cfr. sentenze nn.
396 del 1996, 94 del 1996, 532 del 1995 e 185 del 1994, nonché
ordinanze nn. 410 del 2000 e 224 del 1997);
che, da ultimo, non sussiste lesione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che
l'ineluttabile peculiarità che caratterizza la posizione del
cittadino inserito nell'ordinamento militare - tale proprio perché
caratterizzato da specifiche regole, della cui cogenza non può
dubitarsi - rende fondata ragione della diversità di trattamento
pure rilevata dal giudice a quo rispetto alla generalità dei
cittadini, nella specifica angolazione di potenziali persone offese
di reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare (cfr. ord.
nn. 224 del 1997, 336 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e
229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del
medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52,
terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte