Ordinanza n. 563/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 231Codice penale
- art. 624Codice penale
- art. 7Codice penale
- art. 625Codice penale
- art. 12legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel
procedimento penale a carico di V. S., iscritta al n. 411 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte militare di appello, con ordinanza del 14
aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 230,
primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di
militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61 numero 7
del codice penale, dall'art. 230, comma 2 o dall'art. 231 del codice
penale militare di pace;
che il rimettente pone, a base della sollevata questione, il
rilievo della disparità di trattamento tra il furto militare ed il
furto comune che origina dalla modifica apportata all'art. 624 cod.
pen. dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205 (Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario), per effetto della quale il furto comune
è divenuto punibile a querela della persona offesa, salva la
sussistenza di una o più circostanze aggravanti ai sensi degli artt.
61 numero 7 e 625 cod. pen;
che, ad avviso del giudice a quo la mancata estensione della
perseguibilità a querela anche al furto militare comporterebbe
violazione del principio di eguaglianza, considerata l'assoluta
corrispondenza, nelle due fattispecie, degli elementi costitutivi e,
dunque, l'identità strutturale tra le due fattispecie, in nulla
scalfita dagli elementi specializzanti propri del reato militare,
quali la qualità di militare dell'agente e del soggetto passivo e
del luogo - parimenti militare - di commissione dell'illecito;
che, inoltre, secondo il rimettente non vi sarebbe
ragionevolezza alcuna nel diverso regime di procedibilità, posto che
nessuna lesione ad interessi propri del consorzio militare potrebbe
discendere dalla perseguibilità a querela del furto militare,
considerando che esso, come si ricava anche da una ragionata rassegna
dei lavori preparatori, va ricompreso nella categoria dei c.d. reati
'obiettivamente militari', cioè solo estrinsecamente collegati
all'area degli interessi militari, trattandosi di reati
sostanzialmente comuni - perché posti a tutela in via prevalente di
interessi comuni - che ledono anche interessi militari;
che, dunque, alla luce di tale inquadramento sistematico
appare irragionevole una disciplina sensibilmente differenziata, in
ambito militare, rispetto alla omologa del codice penale, con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha più volte e da tempo evidenziato
come il regime della perseguibilità a querela - non previsto
attualmente in relazione ad alcuno dei reati militari - debba
ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto "nei reati
militari è sempre insita un'offesa alla disciplina ed al servizio,
una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non
tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della
querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975,
nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);
che tali concetti sono stati di recente espressamente
ribaditi da questa Corte (cfr. ord. n. 415 del 2000), delibando
questione identica a quella oggetto della presente decisione, con la
specifica affermazione che nessuna irragionevolezza può ravvisarsi
nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune e
quella del furto militare, poste a confronto quanto al regime della
perseguibilità ed in esito alla modifica apportata all'art. 624 cod.
pen. su tale specifico profilo: ciò proprio in quanto la disciplina
differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa
dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa arrecata
con il reato militare, da cui consegue la già richiamata
inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte