Ordinanza n. 566/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, 44 e 45,
primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 1°
ottobre 1985 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente
tra Caldirola Elia e Paroli Gaspare, iscritta al n. 778 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Lecco, con ordinanza del 1° ottobre
1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
43, 44 e 45, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella
parte in cui, imponendo che la domanda di determinazione del canone
sia preceduta, a pena d'improcedibilità, dal tentativo di
conciliazione, rendono oltremodo difficile la proposizione della
stessa in via riconvenzionale da parte del conduttore convenuto in un
giudizio d'integrazione del canone;
che, essendo quest'ultima controversia soggetta al "rito del
lavoro", la brevità dei termini, sancita dall'art. 418 del codice di
procedura civile con riguardo alla domanda riconvenzionale, sarebbe,
secondo il giudice a quo, scarsamente compatibile con la previsione
dell'art. 44 della legge n. 392 del 1978, norma a causa della quale
si finirebbe con il ritardare l'attuazione del diritto dell'attore;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità della questione osservando nel merito come l'obbligo
di cui all'art. 44 della legge citata si esaurisca nella
presentazione dell'istanza di conciliazione;
Considerato che il giudice a quo non ha motivato circa la
rilevanza della questione, limitandosi a prospettare diverse
possibili alternative della norma denunziata, facendo derivare
differenti profili d'illegittimità costituzionale dalla scelta
dell'una o dell'altra soluzione ermeneutica;
che anche la delibazione in ordine alla non manifesta
infondatezza risulta svolta in forma ipotetica e si concreta in
giudizi di eventualità;
che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può
essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, primo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte