Ordinanza n. 57/1986
Altra decisione · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 10/1977
- art. 4legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 47/1985
- art. 3-bisd.l. 146/1985
- art. 17legge 10/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l.
28 gennaio 1977 n. 10 (norme sull'edificabilità dei suoli) promosso
con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Mataresi Fiorella, iscritta al n. 894
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34 dell'anno 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Mataresi Fiorella, imputata del reato di cui all'art. 17 lett. b l. 28
gennaio 1977 n. 10, il Tribunale di Livorno con ordinanza del 14
novembre 1980 sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 4 st. 1., per contrasto con gli artt. 41, 42 e 43 Cost.;
che, secondo il Tribunale, le disposizioni di legge impugnate
prescrivevano la concessione edilizia per l'esecuzione di opere di
modifica da eseguire all'interno delle abitazioni, anche prive di
interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non
comportassero apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici;
che ciò - sempre ad avviso del collegio rimettente - sembrava
comportare una compressione del diritto di proprietà privata sui detti
immobili, non giustificata dalle previsioni degli artt. 41, 42 e 43
Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la
legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, modificato dall'art. 3
bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985 n. 298, detta
una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo
fra l'altro che esse non siano soggette "né a concessione né ad
autorizzazione";
che pertanto è necessario che il giudice a quo proceda all'esame
della questione alla stregua della citata nuova disposizione di legge,
onde valutare se persista la rilevanza della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno onde
proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio
in corso davanti a lui, secondo il sopravvenuto art. 26 l. 28 febbraio
1985 n. 47, modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985 n. 146 conv.
in l. 21 giugno 1985 n. 298.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte