Ordinanza n. 570/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 104Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
con ordinanza emessa il 18 novembre 1999 dalla Corte di appello di
Bari, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in
materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia
imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti
in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria,
quantomeno quando questi presti servizio nello stesso ufficio
giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti;
che il rimettente premette che una collaboratrice di
cancelleria, condannata in primo grado per i reati di rivelazione di
segreti di ufficio e di favoreggiamento personale, commessi mentre
era in servizio presso la sezione dei giudici per le indagini
preliminari del tribunale di Bari, nelle more del processo di appello
era stata trasferita presso la Corte di appello di Bari e le erano
stati assegnati incarichi concernenti la esecuzione penale,
comportanti rapporti particolarmente frequenti con i consiglieri
delle sezioni penali, in particolare con quelli del collegio
investito dell'appello da lei proposto;
che tali rapporti di collaborazione e di conoscenza
potrebbero secondo il giudice a quo turbare la "serenità funzionale"
dei magistrati chiamati a giudicare dell'appello, con grave
pregiudizio per l'imparzialità del giudice;
che, nella specie, non è stato possibile porre rimedio alla
situazione così creatasi ricorrendo all'istituto dell'astensione per
gravi ragioni di convenienza, in quanto la dichiarazione in tale
senso presentata dal presidente-relatore del collegio è stata
respinta dal Presidente della Corte di appello;
che il rimettente rileva che, come sottolineato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 390 del 1991 e con la ordinanza
n. 462 del 1997, proprio al fine di assicurare la serenità e
l'obiettività dei giudizi, l'imparzialità e terzietà del giudice,
il diritto di difesa e il principio di eguaglianza, tutelati dagli
artt. 3, 24, 101 e 107 Cost., l'art. 11 cod. proc. pen. prevede che i
criteri per la determinazione della competenza territoriale siano
derogati nel caso in cui vengano giudicati - in qualità di indagati
o imputati, persone offese o danneggiati - magistrati che esercitano
o esercitavano al momento del fatto le funzioni nel distretto cui
appartiene l'ufficio competente secondo le regole ordinarie;
che, a maggior ragione, le medesime esigenze di garanzia
sussisterebbero, ad avviso del giudice a quo nella situazione di
fatto sopra descritta, ove ad essere giudicata è una collaboratrice
di cancelleria, con la quale intercorre un reale rapporto di
conoscenza, di collaborazione e di frequentazione, e non un rapporto
formale di colleganza, quale quello tra magistrati che, pur
appartenendo al medesimo distretto di corte di appello, svolgono
talvolta le loro funzioni in sedi diverse e distanti tra loro, e
potrebbero neppure conoscersi;
che l'omessa estensione della disciplina derogatoria dettata
dall'art. 11 cod. proc. pen. ai collaboratori di cancelleria che
prestano servizio presso lo stesso ufficio del magistrato giudicante
si pone pertanto in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con
l'art. 3 Cost., a cagione della disparità di trattamento riservata a
situazioni identiche, nonché con i principi costituzionali evocati
nelle già menzionate pronunce della Corte costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in base
alla considerazione che la disciplina derogatoria della competenza
territoriale dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. ha portata
eccezionale, in quanto strettamente legata alla particolare funzione
giudiziaria svolta dal magistrato, e pertanto non è suscettibile di
essere estesa alla situazione, disomogenea e non comparabile, dei
collaboratori di cancelleria, ai quali non sono riferibili né i
compiti né i poteri propri della funzione giurisdizionale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sottoposta all'esame di questa Corte ha come presupposto una
situazione di fatto assolutamente patologica, quale è quella di una
collaboratrice di cancelleria che, condannata in primo grado per
reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione
della giustizia, nelle more del processo d'appello è stata
trasferita proprio presso l'ufficio giudiziario ove pende il
procedimento a suo carico, nel quale per di più svolge un servizio
che comporta frequenti rapporti con i magistrati delle sezioni
penali;
che l'anomalia di tale situazione dimostra di per sé
l'infondatezza della pretesa del rimettente di estendere ai
collaboratori di cancelleria la deroga prevista dall'art. 11 del
codice di procedura penale in tema di competenza territoriale nei
casi in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta
alle indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata
dal reato;
che, infatti, le posizioni del magistrato e del collaboratore
di cancelleria sono del tutto disomogenee e non comparabili, per cui
solo nei confronti dei magistrati, la cui attività si svolge in
uffici individuati secondo regole rigide di competenza territoriale,
nel rispetto del principio del giudice naturale precostituito per
legge, si giustifica la disciplina derogatoria prevista dall'art. 11
cod. proc. pen. (ordinanza n. 462 del 1997);
che, in particolare, il principio dell'indipendenza delle
funzioni giudiziarie (art. 104 Cost.) trova tra l'altro attuazione
nella garanzia della inamovibilità del magistrato, sancita dall'art.
107, primo comma, Cost., con la conseguenza che, non potendo il
magistrato sottoposto a procedimento penale (ovvero persona offesa o
danneggiata) essere per ciò solo trasferito ad altra sede,
l'imparzialità del giudice chiamato a giudicare un collega, anche
sotto il profilo della immagine di neutralità e di terzietà presso
l'opinione pubblica, è stata assicurata trasferendo la competenza
per territorio a giudice appartenente ad altro distretto di corte di
appello, così come disposto dall'art. 11 cod. proc. pen;
che, al contrario, il collaboratore di cancelleria imputato
per reati rientranti nella sfera della competenza territoriale
dell'ufficio giudiziario ove svolge le proprie funzioni
amministrative può, nel rispetto della disciplina che regola il suo
stato giuridico, essere trasferito ad altra sede e, comunque, nella
specie, non avrebbe dovuto essere assegnato all'ufficio giudiziario
designato a giudicarlo;
che, come questa Corte ha avuto recentemente occasione di
precisare, non possono essere poste a base dello scrutinio di
legittimità costituzionale censure che traggono origine "da una
situazione prospettata come patologica" (ordinanza n. 439 del 1998),
dovendosi invece, nei singoli casi in cui si determini in concreto un
pregiudizio per la imparzialità del giudice, fare ricorso agli
istituti della astensione e della ricusazione;
che a tal proposito i magistrati della Corte di appello di
Bari dovranno valutare se la dichiarazione di astensione in
precedenza respinta possa essere riproposta sulla base del canone
interpretativo secondo cui "il valore deontico del principio del
giusto processo" (formalmente enunciato nel nuovo testo dell'art. 111
Cost.) impone di attribuire alla locuzione "altre gravi ragioni di
convenienza" (art. 36, comma 1, lettera h cod. proc. pen.) la
funzione e la portata di norma "di chiusura", che assicuri la
imparzialità del giudice per ogni ipotesi non tipicamente
individuata (sentenza n. 113 del 2000, richiamata dalla sentenza
n. 283 del 2000);
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte