Ordinanza n. 571/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10legge 94/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanze emesse dal Pretore di
Finale Ligure il 21 novembre 1981 e il 26 giugno 1983, iscritte
rispettivamente ai nn. 151 del registro ordinanze 1982 e 1239 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'anno 1982 e n. 71- bis
dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con due ordinanze,
emesse rispettivamente il 21 novembre 1981 ed il 26 giugno 1983, ha
sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato
disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 47,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda
la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non
moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di
rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e
questo anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per
necessità. Da ciò conseguirebbero la violazione del diritto
all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul
capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini
sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi, ha
chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero
infondata;
Considerato che le ordinanze di rimessione affrontano la medesima
questione svolgendo argomenti analoghi e che pertanto i relativi
giudizi possono essere riuniti;
che il giudice a quo prospetta la lesione di situazioni
giuridiche delle quali la Corte ha escluso la rilevanza
costituzionale quale il diritto all'abitazione ovvero l'autonomia
negoziale (cfr., rispettivamente, sentenze 3 aprile 1984, n. 89 e 15
luglio 1983, n. 252), richiedendo una decisione additiva, legata alla
scelta discrezionale tra i molteplici, possibili interventi a favore
del conduttore, attività questa propria del legislatore (e
realizzata, ad esempio, attraverso le previsioni di cui agli artt. 10
e seg. della legge 25 marzo 1982, n. 94);
che, pertanto, il giudizio relativo alla proposta questione non
può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo
comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma,
29, 31, 36, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di
Finale Ligure con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte