Ordinanza n. 574/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 1d.lgs. 15/1990
- art. 162Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
usata come parametro
citata
- art. 71r.d. 12/1941
- art. 21d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2
febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,
dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla
delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo -
Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di
Cotti Attilio, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di Bergamo -
Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di
Madaschi Santo, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di
Clusone, nel corso del procedimento penale a carico di Cotti Attilio,
rilevato che all'udienza dibattimentale le funzioni di pubblico
ministero erano svolte, su delega del Procuratore della Repubblica
presso la Pretura circondariale di Bergamo, da un ufficiale di
polizia giudiziaria, con ordinanza del 30 marzo 1990 (R.O. n. 481 del
1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonché dell'art. 162 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme
prevedono che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza
dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad
ufficiali di polizia giudiziaria;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate
violerebbero gli artt. 101, 102, 104, 106 e 112 della Costituzione,
consentendo che funzioni giurisdizionali siano svolte da soggetti
estranei all'ordine giudiziario e privi delle garanzie di
indipendenza ed autonomia proprie degli appartenenti ad esso;
che lo stesso Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di
Clusone, con ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 482 del 1990), ha
sollevato la medesima questione, con riferimento, oltre che ai
parametri sopra indicati, anche agli artt. 24, 105, 107, primo e
quarto comma, 109 e 111 della Costituzione, rilevando la mancata
previsione di adeguata preparazione tecnico-professionale
dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, tra l'altro non
controllabile dal Consiglio Superiore della Magistratura; la
inesistenza delle garanzie di inamovibilità e delle altre garanzie
previste dall'ordinamento giudiziario; la sovraordinazione
dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, per il tempo in cui
svolge le funzioni di pubblico ministero, agli altri appartenenti al
suo stesso corpo, e, dunque, anche a quelli, fra essi, cui sarebbe
altrimenti sottordinato;
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la infondatezza della questione;
Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la
medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla
legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'ordinamento
giudiziario, anche successivamente alle recenti modifiche apportate
dal legislatore (sentenza n. 333 del 1990, ordinanze nn. 451 e 517
del 1990), affermando che l'art. 102 della Costituzione non vale ad
escludere l'ammissibilità del conferimento di compiti attinenti
all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine
giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare
applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati
professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie;
che la Corte ha anche chiarito, nelle citate pronunce, che
l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di
polizia giudiziaria è assistito da varie garanzie, essendo rimesso
alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che
lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai
singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari
processi e delle competenze degli ufficiali di polizia; e che,
inoltre, la delega non crea alcun rapporto di dipendenza con il
delegante, così come non rende il pubblico ministero dipendente dal
potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto
con i superiori riguarda l'attività di ufficiale di polizia
giudiziaria e non quella di pubblico ministero;
che le considerazioni sopra ricordate appaiono idonee a fornire
adeguata risposta anche in ordine ai profili nuovi prospettati con le
ordinanze di rimessione;
che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale
ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art.
1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli
artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico
ministero), nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102,
104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata
di Clusone, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte