Ordinanza n. 577/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 12Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 12legge 517/1977
citata
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9legge 517/1977
- art. 2legge 517/1977
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
della legge della Provincia di Trento 7 agosto 1978, n. 27
("Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e
spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività
culturali, sociali, civili e di tempo libero"), promosso con
ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Consiglio di Stato - Sezione IV
giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di
Trento contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri,
iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento
e del Ministero della Pubblica Istruzione;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 6
aprile 1982 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia autonoma di
Trento 7 agosto 1978, n. 27, per contrasto con gli artt. 5 e 9 dello
Statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) ed in
relazione all'art. 12, secondo comma, della l. 4 agosto 1977 n. 517;
che il giudice a quo dubita della legittimità della norma
denunciata, nella parte in cui essa subordina la concessione
temporanea in uso dei locali e delle attrezzature delle scuole, fuori
dell'orario scolastico, al solo parere dei consigli di circolo o di
istituto, laddove la norma statale di riferimento prevede invece
l'assenso di detti organi;
che sempre ad avviso del giudice rimettente, la norma rientra,
ratione materiae, nell'ambito della competenza legislativa
concorrente della Provincia autonoma di Trento, tenuta pertanto ad
osservare nell'esplicazione della sua funzione i principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e che nella materia
in esame, ("pubblica istruzione" e "attività sportive e ricreative",
di cui all'art. 9 nn. 2 e 11 dello Statuto) la norma statale di
riferimento (art. 12, secondo comma, l. 4 agosto 1977 n. 517) - la
quale subordina all'assenso (e non al semplice parere) dei consigli
di istituto o di circolo la concessione temporanea degli edifici
scolastici per attività estranee alla loto funzione primaria - ha
dignità di principio vincolante per la Provincia, in quanto
l'assenso costituisce garanzia indispensabile della funzione primaria
cui gli edifici scolastici sono destinati e, al tempo stesso,
riconoscimento della preminenza di tale funzione rispetto ad altre;
che si è costituita nel presente giudizio la Provincia di
Trento, la quale ha eccepito la inammissibilità della questione per
irrilevanza, sotto il profilo che una precedente disposizione
legislativa della Provincia di Trento (art. 11 della legge
provinciale 3 settembre 1976, n. 36, recante norme e piani di
intervento nel settore dell'edilizia scolastica), della quale il
giudice rimettente non ha tenuto conto e che non è stata abrogata
dalla successiva legge provinciale ora denunciata, detta una identica
disciplina di semplice "consultazione" con gli organismi della
scuola, onde un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della
legge provinciale del 1978 non eliminerebbe il disposto legislativo
precedente;
che nel merito, la stessa Provincia ha rilevato la infondatezza
della questione, asserendo che la disciplina provinciale impugnata
rientra nella competenza legislativa esclusiva della Provincia e
propriamente nella materia "edilizia scolastica" comprensiva, oltre
che degli interventi edilizi, anche degli aspetti che attengono alla
utilizzazione dei locali, nella nuova visione che il legislatore
statale ha considerato nel dettare un sistema legislativo che mira
alla realizzazione di una struttura educativa polivalente e
permanente (l. 5 agosto 1975 n. 412);
che, in subordine, la Provincia ha negato che la disposizione
della legge statale invocata assurga al rango di uno dei principi
fondamentali e inderogabili, per la competenza legislativa
concorrente;
che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato per sostenere la fondatezza della dedotta questione di
legittimità, poiché la materia oggetto della norma censurata
rientra nella competenza legislativa concorrente della Provincia e
questa, nel legiferare, ha superato i limiti della legge dello Stato.
Considerato che la eccezione di inammissibilità per irrilevanza
formulata dalla Provincia autonoma di Trento deve essere disattesa,
perché la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, concernente la
utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzatture e
spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività
culturali, sociali, civili e di tempo libero, ha implicitamente
abrogato ratione materiae l'art. 11 terzo comma della legge
provinciale 3 settembre 1976 n. 36 (recante norme e piani di
intervento nel settore dell'edilizia scolastica) ovverosia l'unica
disposizione che, in un contesto legislativo che attiene ad un
settore più ampio, disciplinava lo specifico aspetto della
utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche;
che, per quel che riguarda il merito, la disciplina provinciale
impugnata rientra nelle materie "istruzione pubblica" (art. 9 n. 2
Statuto) e "attività sportive e ricreative" (art. 9 n. 11 Statuto) e
quindi deve ritenersi esplicazione della potestà legislativa
concorrente della provincia di Trento ai sensi dello Statuto speciale
di autonomia;
che la legge provinciale de qua ha disposto che la utilizzazione
dei beni in argomento avvenga "al di fuori dell'orario del servizio
scolastico", "per attività che realizzino la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile nonché per
attività extra scolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse
collettivo" (art. 1) e "nel rispetto di eventuali indicazioni
programmatiche e di coordinamento predisposte dai consigli scolastici
distrettuali" (art. 2), con ciò mutuando financo talune espressioni
letterali dell'art. 12, secondo comma, della legge 4 agosto 1977, n.
517;
che, pertanto, la legge provinciale non ha violato i "principi"
stabiliti dalla legislazione dello Stato, dovendosi ritenere come
tali quelli della preminenza delle attività didattiche della scuola
rispetto ad altre, della compatibilità di queste con le finalità
della scuola, dello svolgimento delle "altre" attività fuori
dell'orario scolastico, della conformità ai criteri di utilizzazione
stabiliti dagli organi scolastici, principi tutti osservati dalla
disciplina provinciale impugnata;
che già questa Corte ha più volte affermato che la potestà
legislativa concorrente, riconosciuta dagli statuti speciali di
autonomia a talune regioni e alle provincie autonome di Trento e
Bolzano, nell'obbligare gli enti titolari a rispettare i principi e
gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,
non comporta che debbano essere pedissequemente ripetute le norme,
cui viceversa gli enti medesimi possono introdurre le variazioni
utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità
territoriali (sent. n. 97 del 1974);
che, la questione è perciò manifestamente infondata;
Visti gli art. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge della Provincia
autonoma di Trento 7 agosto 1978 n. 27 in riferimento agli artt. 5 e
9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 12, secondo comma,
della legge 4 agosto 1977, n. 517.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte