Ordinanza n. 58/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 2418/1933
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 75/1980
- art. 1legge 610/1979
- art. 3legge 295/1939
- art. 2legge 295/1939
citata
- art. 2legge 1088/1934
- art. 6legge 177/1976
- art. 7legge 2418/1933
- art. 11legge 120/1950
- art. 5legge 120/1950
- art. 8legge 152/1968
- art. 22legge 359/1987
- art. 6legge 440/1987
- art. 20Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 3Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli
Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche
all'ordinamento dell'istituto stesso), convertito in legge 7 giugno
1934, n. 1088, in relazione all'art. 2, terzo comma, del regio
decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso
impiegati e pensionati, e presentazione biennale di stipendi,
pensioni ed altri emolumenti), ed all'art. 3 della legge 20 marzo
1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6
dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del
personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;
norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di
riliquidazione della indennità di buonuscita e norme di
interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile
1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo
sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con
ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal Pretore di Venezia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed altri
e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, nei procedimenti civili
riuniti promossi contro l'I.N.A.D.E.L. da Casarin Margherita, Gallo
Ornella e Bonaldo Severino, tutti dipendenti di Ente ospedaliero e,
successivamente, U.L.S.S., rispettivamente dal 1965 al 12 maggio
1980, dal 1974 al 18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e
tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie senza
avere diritto a pensione, con ordinanza del 1° giugno 1990 (R.O. n.
545 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418,
convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione all'art. 2,
terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, ed
all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75;
che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art.
3 della Costituzione, perché, mentre per i ricorrenti la indennità
premio di servizio da corrispondersi dall'I.N.A.D.E.L. (v. sentenza
Corte costituzionale n. 763 del 1988) si prescrive in cinque anni, la
indennità di buonuscita da erogarsi ai dipendenti statali, analoga
per natura e funzione all'altra, si prescrive in dieci anni;
che lo stesso giudice remittente ha ritenuto la questione
sollevata rilevante, in quanto altrimenti i ricorrenti non
percepirebbero la detta indennità essendo trascorsi cinque anni
dalla cessazione dal servizio, nonché non manifestamente infondata;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che ai dipendenti degli enti locali cessati dal
servizio senza avere maturato il diritto alla pensione viene erogato
dall'I.N.A.D.E.L. un assegno vitalizio (art. 7 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, convertito nella legge n.
1088 del 1934; art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 120; artt. 5 e 8
della legge 8 marzo 1968, n. 152), e in aggiunta la indennità premio
di servizio (sentenza Corte costituzionale n. 763 del 1988; art. 22,
decimo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito
nella legge 29 ottobre 1987, n. 440; e art. 6 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha
previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui alla norma da
ultima citata alle cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3
maggio 1982);
che la indennità premio di servizio si prescrive in cinque anni
ed invece le indennità una tantum che tengono il luogo della
pensione si prescrivono in dieci anni (art. 2 regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295);
che la indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali si
prescrive anche essa nel termine di cinque anni dalla data in cui è
sorto il diritto (art. 20 del testo unico sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032);
che l'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, prevede solo la
fattispecie particolare della riliquidazione della indennità di
buonuscita per effetto dell'inserimento in essa della tredicesima
mensilità;
che in tale situazione non sussiste la disparità di trattamento
nei termini rilevati dal giudice remittente e quindi la questione
sollevata è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933,
n. 2418 (Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della
iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'istituto
stesso), convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione
all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.
295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e
presentazione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) ed
all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine
previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia
di trattamento economico del personale civile e militare dello
Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo
della tredicesima mensilità e di riliquidazione della indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Venezia con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte