Ordinanza n. 588/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 231Codice penale
- art. 624Codice penale
- art. 16Codice penale
- art. 625Codice penale
- art. 7Codice penale
- art. 12legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 1,
del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il
4 maggio 2000 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento
penale a carico di B. M., iscritta al n. 603 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale militare di La Spezia, con ordinanza
emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella
parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in
danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61,
numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale
militare di pace;
che il rimettente pone, a fondamento del sollevato quesito di
costituzionalità, il rilievo della disparità di trattamento
venutasi a creare tra il furto comune ed il furto militare in
conseguenza della modifica apportata all'art. 624 cod. pen. dall'art.
12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), per effetto della quale il furto comune, non aggravato
ai sensi degli artt. 61, numero 7, e 625 cod. pen., è divenuto
perseguibile a querela;
che, ad avviso del giudice a quo la mancata estensione del
medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del
principio di uguaglianza, stante la sostanziale identità strutturale
fra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi
specializzanti, propri del reato militare - qualità di militare
dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del
luogo di commissione dell'illecito - a giustificare una divergenza di
disciplina sul piano della perseguibilità;
che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro
canto, scelte "creative", rientranti nella discrezionalità del
legislatore, in quanto l'art. 61, numero 7, cod. pen. è direttamente
applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen.,
mentre l'art. 625 cod. pen. trova puntuale corrispondenza, quanto ad
esso, nell'art. 231 del codice penale militare di pace;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato che identica questione, sollevata anche dal medesimo
tribunale rimettente, è già stata dichiarata manifestamente
infondata da questa Corte (cfr. ordinanza n. 415 del 2000), sul
rilievo - confermativo di un costante indirizzo della Corte stessa -
che il regime della perseguibilità a querela, non previsto
attualmente in rapporto ad alcuno fra i reati militari, deve
ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto "nei reati
militari è sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio,
una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non
tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della
querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975;
nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);
che la rimarcata estraneità dell'istituto della querela al
diritto penale militare impedisce, dunque, di ravvisare profili di
irragionevolezza nella disparità di trattamento fra le due ipotesi
criminose poste a confronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte