Ordinanza n. 589/2000
Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 339/1982
usata come parametro
citata
- art. 16legge 216/1992
- art. 43legge 216/1992
- art. 2legge 216/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo
comma, cpv. XX della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24
aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli
dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18
marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
sezione I, sui ricorsi riuniti proposti da M. D. P. contro il
Ministero della difesa, iscritta al n. 533 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di M. D. P;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria,
sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 18 marzo 1999, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv XX,
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24
aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo
all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli
dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre
amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36,
38 e 97 della Costituzione;
che nel processo principale - risultante dalla riunione di
due giudizi - sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero
della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all'Arma dei
carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di
istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e
che hanno altresì rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del
d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero;
che, secondo il Collegio, la questione sarebbe rilevante, in
quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta
esclusivamente qualora sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate, nelle parti in cui attribuiscono al personale
dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed
abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio,
che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la
facoltà di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio,
d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della
Polizia di Stato e non prevedono l'applicabilità di siffatta
disciplina "al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e/o
limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della
Polizia di Stato";
che, ad avviso del tar, numerose disposizioni - in
particolare, gli artt. 16 e 43, commi sette e diciassettesimo, della
legge n. 121 del 1981 e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 -
dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle
diverse Forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di
identità, i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti
siano disciplinati in maniera omologa;
che, pertanto, secondo il giudice a quo la limitazione ai
soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà, in caso di
sopravvenuta inidoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, di
transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in
contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento e, in violazione dei
principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione,
determinerebbe una disfunzione nell'organizzazione di uffici preposti
alla cura degli stessi interessi, recando altresì vulnus ai principi
posti a tutela del lavoro e della salute;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte
privata, svolgendo argomenti a conforto delle censure sollevate dal
tar ed insistendo per l'accoglimento della questione.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266
(Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare del
Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura);
che, in particolare, l'art. 14, comma 5, della legge n. 266
del 1999 ha stabilito che "il personale delle Forze armate, incluso
quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle
qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa
e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339";
che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di
riferimento impone il riesame da parte del rimettente della
perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al giudice
a quo la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello
jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame (ordinanza
n. 274 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Liguria, sezione I.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:589 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte