Ordinanza n. 59/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 1d.lgs. 15/1990
- art. 162Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
usata come parametro
citata
- art. 71r.d. 12/1941
- art. 21d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come
sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2
febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente,
dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla
delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di
Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a
carico di Bergomi Vittorio ed altro, iscritta al n. 596 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,
nel procedimento penale a carico di Bergomi Vittorio ed altro, con
ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 596 del 1990), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonché dell'art. 162 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme
prevedono che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza
dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad
ufficiali di polizia giudiziaria;
che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati gli
artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111 e 112 della
Costituzione, i quali stabiliscono che il giudice è soggetto solo
alla legge; impongono che le funzioni giurisdizionali siano
esercitate unicamente da magistrati; dispongono che l'ordine
giudiziario debba essere indipendente, che ai magistrati onorari e
comunque non di carriera possano essere conferite solo funzioni
giudicanti singole e che l'azione penale debba essere esercitata dal
pubblico ministero;
che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che identica questione è stata già ritenuta
infondata (sentenza n. 333 del 1990) e manifestamente infondata
(ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990);
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una
modifica della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti,
rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché
dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107,
109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo,
Sezione distaccata di Clusone, con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte