Ordinanza n. 597/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12legge 153/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 49, primo
comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti
agrari"), promossi con ordinanze emesse il 30 maggio e il 4 luglio
1984 dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata Agraria, nei
procedimenti civili vertenti tra Scognamiglio Giuseppe e Scognamiglio
Francesco ed altri e tra Gammella Salvatore ed altro e Gammella Cira
ed altri, iscritte ai nn. 1180 e 1181 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis
dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Gammella Salvatore ed altro
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso del procedimento vertente tra Scognamiglio
Giuseppe e Scognamiglio Francesco, Anna, Ciro e Cira, avente ad
oggetto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della
legge n. 203 del 1982, della qualità di affittuario coltivatore
diretto del fondo rustico relitto dalla madre, il Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata Agraria, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, la quale dispone che,
in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti del fondo (o
imprenditori a titolo principale) hanno diritto di continuare la
conduzione e la coltivazione del fondo stesso anche per le porzioni
ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori e
sono considerati affittuari di tali quote;
che il giudice a quo ha fatto riferimento: a) all'art. 3 della
Costituzione, in quanto la preferenza accordata dalla disposizione
impugnata all'erede che abbia coltivato e continui a coltivare il
fondo stesso comporterebbe una ingiustificata disparità di
trattamento in danno dell'erede che, pur essendo coltivatore diretto
o imprenditore a titolo principale, non coltivi il fondo del de cuius
per una qualunque ragione; b) agli artt. 41 e 42 della Costituzione,
in quanto la norma impugnata modificherebbe i rapporti successori a
tutto danno degli eredi coltivatori diretti che non fossero in
possesso dei cespiti ereditari e limiterebbe sensibilmente il diritto
di proprietà, imponendo un rapporto locatizio non voluto, con grave
svilimento delle quote, colpite da un vincolo di lunga durata;
che con l'ordinanza emessa il 4 luglio 1984 nel corso del
procedimento civile fra gli eredi Gammella ed avente lo stesso
oggetto, il Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria,
sollevava la medesima questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982 e, in via
gradata, nell'ipotesi di infondatezza, sollevava il dubbio di
costituzionalità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 42 della stessa legge, nella parte in cui non prevede la
risoluzione anticipata del contratto di affitto (cd. "ripresa") da
parte del proprietario coltivatore diretto, concedente ex art. 49
citato, in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore
della legge 203 del 1982, osservando che tale norma, applicandosi
solo ai concedenti nei cui confronti la durata del contratto
d'affitto si sia protratta - per leggi di proroga o per la stessa
legge n. 203 del 1982 - ben oltre il termine convenzionale stabilito,
genera un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei
proprietari nei cui confronti il rapporto di affitto risulti
addirittura costituito coattivamente;
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello
Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che i due giudizi, attinendo a questioni in parte
identiche e in parte connesse, devono essere riuniti;
che la ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203
del 1982 è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo
la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la
continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di
continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non
può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito
ad uno di essi a danno degli altri, bensì nel più ampio quadro
dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva;
che, vista sotto tale profilo, la speciale tutela accordata
all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto
trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è
obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che, pur
imprenditori a titolo principale - ai sensi dell'art. 12 della legge
12 maggio 1975, n. 153 - o coltivatori diretti, non hanno coltivato o
non continuino a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una
soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella
misura da essi conseguita) né in una soppressione dell'iniziativa
economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in
vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti;
che la stessa norma non dispone né potrebbe disporre alcun
esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di affitto
forzoso fra i coeredi, tanto più che il rapporto di affitto così
instaurato comporta comunque un prezzo che l'imprenditore agricolo
paga agli altri coeredi e che costituisce l'utilità alternativa al
diretto godimento del fondo;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 risultano manifestamente
infondate;
Considerato altresì che l'ordinanza di rimessione del 4 luglio
1984 (R.O. n. 1181/84) non chiarisce se i reclamanti il diritto di
ripresa possiedano i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge n.
203 del 1982 per l'esercizio di tale diritto e, quindi, se la
fattispecie concreta non possa essere definita dal giudice a quo
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale della stessa norma di legge;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, risulta manifestamente
inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge 3
maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale
di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate
in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42 della stessa legge,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con l'ordinanza
indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:597 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte