Ordinanza n. 598/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal
Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra
Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 119 bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa
il 17 ottobre 1984 (R.O. n. 3/1985), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in
riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede, secondo l'interpretazione seguita dalla costante
giurisprudenza della Corte di cassazione, il divieto di proprietà
separata delle piantagioni anche per i diritti superficiari
preesistenti alla entrata in vigore del codice civile;
che, ad avviso del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di
diritti superficiari agricoli è di impedimento o di grave ostacolo
al godimento del suolo e ad ogni iniziativa economica per il
razionale sfruttamento dello stesso;
Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli
anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale
giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto
dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti già esistenti
in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti;
che il razionale esercizio del potere discrezionale del
legislatore è, per costante giurisprudenza di questa Corte,
insindacabile e che solo il legislatore può, eventualmente, con una
serie di disposizioni coordinate, regolare i rapporti tra il
proprietario del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione
del diritto di superficie agricola;
che, pertanto, la questione proposta si deve ritenere
manifestamente inammissibile comportando il sindacato su scelte
discrezionali riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in
riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:598 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte