Ordinanza n. 60/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 45, n. 4,
e 46 cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 7 novembre
1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di
Mattia Gino iscritta al n. 984 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5
marzo 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 7
novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
con riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e
107, terzo comma, Cost., degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc.
pen., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del
giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione
probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un
rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi
soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo
a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti;
che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione si espone: a)
che, nella specie, il Pretore di Pietrasanta aveva trasmesso al
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca, a seguito di
richiesta di quest'ultimo, copia autentica degli atti relativi al
procedimento in questione; b) che, successivamente, il Pubblico
Ministero aveva richiesto la trasmissione degli atti in originale; c)
che il Pretore, aderendo a tale richiesta, aveva inviato al Pubblico
Ministero gli originali degli atti; d) che, quindi, il Pubblico
Ministero, in applicazione delle disposizioni impugnate, aveva già
disposto, per motivi di connessione, la riunione del procedimento ad
altro pendente presso il suo Ufficio; e) che il Pretore, in
conseguenza di tale provvedimento, era stato ormai privato della
competenza a conoscere del reato per il quale aveva iniziato l'azione
penale;
Considerato che, con la trasmissione degli atti originali al
Pubblico Ministero di Lucca, il Pretore di Pietrasanta si è
spogliato del processo, tant'è che il Pubblico Ministero ha già
provveduto, come comunicato con lettera del 29 ottobre 1979, alla
riunione dei procedimenti;
che, pertanto, il giudice a quo quando ha emesso l'ordinanza di
rinvio a questa Corte, non aveva più poteri decisori in ordine al
procedimento stesso;
che, di conseguenza, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma
2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte