Ordinanza n. 60/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 2103Codice civile
- art. 13Statuto dei lavoratori
- art. 7Statuto dei lavoratori
- art. 58r.d. 148/1931
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo
comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione), promosso con l'ordinanza emessa il 13
maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel
procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e la s.p.a.
E.T.P., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con ordinanza emessa il 13 maggio 1993, nel corso di un procedimento
promosso con ricorso della Federazione nazionale autonoma dei
lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione Autonoma
Sindacati italiani (F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L.), nei confronti
dell'E.T.P. s.p.a., e volto ad ottenere la dichiarazione di
antisindacabilità del comportamento con cui l'azienda aveva comminato
la sanzione disciplinare della retrocessione, con conseguente
trasferimento, nei confronti di un proprio dipendente, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma,
n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare
della retrocessione per i lavoratori dipendenti di aziende di
trasporto ferroviario, tranviario e marittimo interno;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate
sarebbero in contrasto con il principio della tutela del lavoro in
tutte le sue forme, di cui all'art. 35, primo comma, della
Costituzione, significativo anche della tutela della corretta ed equa
utilizzazione della capacità lavorativa, che si estrinseca nella
qualifica; nonché con l'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri
lavoratori dipendenti, per i quali la legge (art. 2103 del codice
civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300; art. 7, quarto comma, prima parte, della stessa legge), non
prevede la possibilità di perdite della qualifica raggiunta quale
particolare tipo di sanzione disciplinare;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o in quanto sollevata dal giudice a quo nel corso del
medesimo procedimento nel quale lo stesso aveva sollevato identica
questione, dichiarata manifestatamente inammissibile con ordinanza n.
458 del 1992 di questa Corte, ovvero in quanto il giudice rimettente
deve ritenersi carente di giurisdizione, come già affermato dalla
richiamata ordinanza della Corte; e chiedendo, in subordine, che la
questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice rimettente aveva già sollevato, nel
corso del medesimo giudizio, identica questione di legittimità
costituzionale;
che questa Corte, con ordinanza n. 458 del 1992, ne aveva
dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione
del giudice a quo;
che nessuna rilevanza ha il motivo ora prospettato dal giudice
rimettente, secondo cui l'ente convenuto (E.T.P. s.p.a.), lungi
dall'essere un ente provinciale di trasporti è una privata società
per azioni a capitale esclusivamente privato, che gestisce in regime
di concessione alcune linee di trasporto pubblico, atteso che
l'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 si applica al
personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati
dall'industria privata, e che a norma dell'art. 58 del medesimo
Allegato la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico
di detto personale è devoluta al giudice amministrativo (sentenza n.
208 del 1984);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, va
dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 268 del 1990;
n. 536 del 1988; n. 197 del 1983; n. 140 del 1973);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata
di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte