Ordinanza n. 601/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 101/1979
- art. 41legge 101/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della
legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promossi con
ordinanze emesse il 13 maggio e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno
1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del Lazio,
iscritte rispettivamente al n. 476 del registro ordinanze 1982, ai
nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 300 e 301 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 338 dell'anno 1982, n. 315 dell'anno 1983, n. 53
dell'anno 1984 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di
Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
ordinanza 13 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art.
41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in
cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di
fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore
di esercizio ed equiparate nonché consigliere, è attribuito, per un
periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento
economico corrispondente a quello della categoria immediatamente
inferiore e quella di inquadramento giuridico;
che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
ordinanza 26 ottobre 1981 ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979,
n. 101 e congiuntamente ha denunciato l'illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.,
dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui
dispone che al personale ivi indicato è attribuito per il primo
biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria
immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso
consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza;
che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26
ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per
la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme
impugnate;
Considerato che, essendo tutte le questioni identiche o connesse,
i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo
scopo di mantenere, per il personale in servizio all'atto del
passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge
n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di evitare
un appiattimento fra dipendenti che nel precedente ordinamento
rivestivano qualifiche ed avevano parametri retributivi diversi,
nonché di evitare che, nell'ambito di una stessa categoria di
inquadramento, i titolari di parametri più bassi conseguano un
doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori;
che la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di
prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo sindacale che ha
preceduto l'emanazione della legge, volto a realizzare una
gradualità retributiva tenendo conto delle disponibilità
finanziarie esistenti;
che questa Corte, in tema di riassetto di ordinamento del
personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la
razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati
alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio (Sentenza
n. 301 del 1985);
che ha altresì affermato che nel passaggio da un ordinamento ad
un altro singole posizioni possono risultare più favorite di altre
ma che ciò non può condurre a censurare il legislatore, anche se
deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare che
le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni
singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.);
che in base a tali princi'pi entrambe le disposizioni impugnate
appaiono connesse con il corretto uso della discrezionalità
legislativa nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo
anche conto delle disponibilità finanziarie esistenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101
("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo
trattamento economico"), sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:601 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte