Ordinanza n. 61/1982
Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 25legge 75/1980
- art. 28legge 75/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1981
dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra
Scalia Giuseppe e l'ENPAS, iscritta al n. 451 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del
21 ottobre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che:
1. - Provvedendo su ricorso depositato il 27 giugno
1978, con cui Scalia Giuseppe aveva chiesto condannarsi l'ENPAS al
pagamento in suo favore della differenza del 20% dell'indennità di
buonuscita previa declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 3 e 38
t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato, appr. con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032, l'adito Pretore di Caltanissetta, in funzione di giudice
del lavoro, senza farsi carico dell'eccezione di improponibilità (o di
inammissibilità) della domanda, basata dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato, costituitasi nell'interesse dell'Istituto mediante memoria
depositata il 26 settembre 1978, sugli articoli 25 e 28 dello stesso
d.P.R. (nonché della sopravvenuta l. 20 marzo 1980, n. 75), giudicò
non manifestamente infondata la proposta questione in riferimento
all'art. 3 Cost., con ordinanza 12 maggio 1981, notificata il 22 e
comunicata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 290 del 21
ottobre 1981 e iscritta al n. 451 R.O. 1981;
che:
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
3. - Difetta la verifica della rilevanza della
proposta questione per non avere il giudice a quo preso in esame
l'eccezione di improponibilità (o di inammissibilità) della domanda
di merito sollevata dall'ENPAS; omissione di esame che impone la
restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta in funzione di
giudice del lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Caltanissetta, in
funzione di giudice del lavoro, che ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 con ordinanza 12 maggio 1981 in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte