Ordinanza n. 63/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 5legge 191/1963
- art. 5legge 460/1967
- art. 3legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo
comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 28
gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Diano Marina e il 30 giugno
1983 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n. 262 del
registro ordinanze 1981 e al n. 1075 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno
1981 e n. 148 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione,
promosso dagli attori per la necessità di destinare a propria
abitazione l'immobile, adibito ad uso di locanda, il Pretore di
Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 giugno 1983, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limita
il diritto di recesso del locatore alle sole ipotesi di cui al
secondo comma del citato art. 29;
che secondo il giudice a quo, a seguito della sentenza di questa
Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, concernente la disciplina del
vincolo alberghiero, sarebbe venuta meno l'unica ragione del
trattamento differenziato previsto dalle norme impugnate;
che il Giudice conciliatore di Diano Marina, rilevato che il
già citato art. 29, secondo comma, esclude la facoltà di diniego di
rinnovazione del contratto in caso di necessità abitativa, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981, questione di
legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3,
41 e 35 della Costituzione;
che è intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
preliminarmente rilevando l'inammissibilità della questione
sollevata dal Giudice conciliatore di Diano Marina e concludendo nel
merito per l'infondatezza;
Considerato che le due ordinanze sollevano analoghe questioni,
concernendo entrambe le limitazioni poste, rispettivamente, alla
facoltà di recedere e di denegare il rinnovo con riguardo alle
locazioni alberghiere, sì che esse possono essere riunite;
che le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione
o locanda hanno costantemente goduto, nel regime vincolistico
previgente la legge 27 luglio 1978, n. 392, di una peculiare
disciplina, distinta da quella dettata per altri contratti
concernenti usi diversi da quelli abitativi (quale, ad esempio la
limitazione del recesso alla sola ipotesi di cui all'art. 5 della
legge 2 marzo 1963, n. 191);
che il legislatore ha inteso anche attraverso la citata legge n.
392 del 1978, tutelare, con identica ratio le attività ricettive,
fondamentali del settore turistico, prevedendo anzitutto una maggior
durata minima dei relativi contratti (alla quale, coerentemente,
corrisponde un intento limitativo delle possibilità di far cessare
gli stessi), ottenuta mediante la mancata previsione di alcune
ipotesi di recesso ovvero di diniego di rinnovo, viceversa
caratteristiche della disciplina propria di altri e diversi rapporti;
che erroneamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa
Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,
convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628, concernente il vincolo
alberghiero, il quale com'è noto, non incide affatto sulla durata
del contratto, ma esclusivamente sulla destinazione dell'immobile;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente priva di
fondamento;
che inoltre il Giudice conciliatore di Diano Marina ha del tutto
apoditticamente affermato la violazione dell'art. 3, in riferimento
agli artt. 41 e 35 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo
comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), sollevata dal Pretore di Milano e dal
Giudice conciliatore di Diano Marina con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte