Ordinanza n. 63/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000
dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia,
nel procedimento penale a carico di Nazzareno Sirci ed altri,
iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 29
dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 aprile 2000, pervenuta alla
Corte il 7 giugno 2000, il giudice per l'udienza preliminare presso
il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a
procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese
processuali in favore della parte civile - salvo che ritenga di
disporne la compensazione totale o parziale per giusti motivi -
qualora la mancata decisione sull'azione civile in sede penale,
conseguente alla pronuncia di detta sentenza, non si ricolleghi ad
una determinazione del danneggiato o non sia al medesimo
addebitabile;
che la questione è stata sollevata, in sede di udienza
preliminare, in un procedimento penale per un reato di falsa
testimonianza, nel quale il pubblico ministero, a seguito di
ritrattazione da parte degli imputati ex art. 376 del codice penale,
aveva chiesto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere con
declaratoria dell'intervenuta causa di non punibilità, la difesa
degli imputati si era associata a tale richiesta e la parte civile
aveva chiesto invece, in via principale, il rinvio a giudizio (nel
presupposto dell'incompletezza della ritrattazione) ed in via
subordinata, per il caso di pronuncia della suddetta sentenza, la
condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione
delle spese di costituzione di parte civile;
che il rimettente - premesso di dovere, a seguito della
ritrattazione, pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi
dell'art. 425 cod. proc. pen. - esclude di potersi pronunciare sulle
questioni civili, in quanto la possibilità che il giudice penale
decida su di esse è ristretta al caso in cui pronunci sentenza di
condanna in sede dibattimentale o in sede di giudizio abbreviato, ove
tale rito sia stato accettato dalla parte privata, laddove la
sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. non sarebbe sentenza di condanna
(anche perché revocabile ex art. 434 cod. proc. pen.), sarebbe
inoppugnabile per la parte civile e non spiegherebbe effetti
sull'azione civile;
che siffatta conclusione sarebbe, del resto, rafforzata da
quanto questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 443 del 1990, che
dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che
il giudice, nell'applicare una pena su richiesta delle parti, potesse
decidere sull'azione civile per le restituzioni ed i danni;
che, viceversa, secondo il rimettente, la medesima sentenza
n. 443 del 1990 - laddove ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dello stesso art. 444 cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevedeva che il giudice penale, nell'applicare una pena su
richiesta delle parti, potesse condannare l'imputato alla rifusione
delle spese processuali in favore della parte civile - comporterebbe
la conclusione che anche in sede di pronuncia della sentenza ex
art. 425 cod. proc. pen. sarebbe giustificabile la condanna
dell'imputato alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla
parte civile;
che, infatti, anche nel caso della pronuncia della sentenza
ex art. 425 cod. proc. pen., varrebbero le affermazioni fatte da
questa Corte nella citata sentenza, sia quanto alla mancanza di
necessario collegamento fra la condanna nelle spese processuali e la
sentenza di condanna per responsabilità civile, sia quanto al
rilievo che, laddove la mancata decisione sull'azione civile in sede
penale non sia ricollegata né ad una determinazione del danneggiato
(come nella mancata accettazione del giudizio abbreviato) né "a
qualcosa a lui comunque addebitabile", sarebbe "evidente il
pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile "le spese
incontrate per iniziative o attività rivelatesi determinanti per le
decisioni dell'imputato";
che tali affermazioni - ad avviso del rimettente - sarebbero
adeguate anche in relazione al caso di specie, in quanto il
"pregiudizio della parte civile ... pare assolutamente evidente
laddove si rilevi che proprio l'attività della parte civile ha
condotto gli imputati alla ritrattazione solo pochi giorni prima
della data fissata per l'udienza preliminare";
che, sulla base di tali argomenti, il rimettente ha sollevato
l'indicata questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
genericamente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della
questione.
Considerato che il rimettente ha motivato la prospettata
questione esclusivamente con riferimento al tertium comparationis
costituito dall'ipotesi della pronuncia della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'art. 444 cod. proc. pen., nella disciplina risultante dalla
sentenza di questa Corte n. 443 del 1990, testualmente riproponendo
le motivazioni sulla base delle quali l'articolo citato fu dichiarato
illegittimo nella parte in cui non prevedeva la possibilità della
condanna nelle spese processuali a favore della parte civile;
che, pertanto, l'ordinanza di rimessione, ancorché deduca la
violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 della Costituzione, è in
realtà motivata con esclusivo riferimento al primo, nel senso che,
secondo il rimettente, per la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc.
pen. ricorrerebbero le medesime ragioni per le quali questa Corte,
con la citata decisione, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale;
che, dunque, la Corte deve limitarsi ad accertare se la
mancata previsione da parte dell'art. 425 del codice di procedura
penale della possibilità della condanna nelle spese processuali in
favore della parte civile determini una lesione del principio di
eguaglianza, in quanto realizzi un trattamento differenziato di
situazioni identiche o talmente simili da richiederne uno eguale;
che, sotto tale profilo, il tertium comparationis invocato,
cioè l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta
delle parti, presenta evidenti diversità rispetto a quella della
sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto - mentre la prima,
pur non potendo essere identificata come vera e propria sentenza di
condanna, è tuttavia a questa "equiparata", salvo che la legge
disponga diversamente, dall'ultimo inciso del primo comma dell'art.
445 cod. proc. pen. -- viceversa la sentenza ex art. 425 cod. proc.
pen. in nessun caso - nonostante la diversità delle fattispecie in
relazione alle quali può essere pronunciata - è equiparata ad una
sentenza di condanna, come del resto riconosce lo stesso rimettente;
che, pertanto, risulta invocato un tertium comparationis
inidoneo, non diversamente da quanto accadde nel caso deciso da
questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 1993, nel quale il tertium
scrutinato dalla sentenza n. 443 del 1990 era stato invocato a
proposito dell'art. 162 del codice penale, per la mancata previsione
della condanna nelle spese processuali in favore della parte civile,
in ipotesi di sentenza di non doversi procedere per estinzione del
reato per oblazione;
che, del resto, analogamente a quanto allora ritenuto, anche
nella fattispecie della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425
del codice di procedura penale il danneggiato dal reato, costituitosi
parte civile, ben può far valere la pretesa alla rifusione delle
spese processuali sostenute in relazione allo svolgimento del
procedimento conclusosi con tale sentenza, nell'ambito di un
successivo giudizio di risarcimento del danno avanti al giudice
civile, configurandosi l'esborso per le spese come una componente del
danno da reato;
che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il
Tribunale di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte