Corte costituzionale

Ordinanza n. 637/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 110/1975

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto

e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal Pretore di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Moschini Mauro, iscritta al n. 353

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dal Pretore di Vittorio

Veneto nel procedimento penale a carico di Oliana Maurizio, iscritta

al n. 400 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza del 24

marzo 1987 (Reg. ord. n.400/87), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 5, commi quarto e sesto, legge 18 aprile 1975 n. 110

("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui la

detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è

punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione

illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla

prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità di cui

all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in

tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a

sfavore della prima detenzione, che presenta, invece, evidenti

profili di minore pericolosità e gravità;

che il Pretore di Sondrio, con ordinanza del 9 aprile 1987 (Reg.

ord. n. 353/87), ha sollevato identica questione, nonché altra

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,

comma primo, Cost., del medesimo art. 5, commi quarto e sesto, della

legge 18 aprile 1975 n.110, nella parte in cui parifica, ai fini

della punizione e della misura della sanzione, l'ipotesi della

detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali

tali da consentirne la trasformazione e l'utilizzazione in senso

offensivo e l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo

fabbricata con materiale inconsistente, ma priva di tappo rosso,

così irrazionalmente prevedendo il medesimo trattamento

sanzionatorio per le due ipotesi, sebbene la prima presenti evidenti

aspetti di maggiore gravità e pericolosità;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate

manifestamente infondate o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che la prima delle suddette questioni - previsione, per la

detenzione di un'arma giocattolo priva di tappo rosso, di un minimo

edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di un'arma comune

da sparo - è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con

sentenza n.171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n.

307 del 1986 e n. 162 del 1987, e che nelle ordinanze di rimessione

non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;

che in ordine alla seconda questione, se è vero che il divieto

di detenere armi giocattolo trasformabili in senso offensivo mira, in

particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad offendere la

persona mentre il divieto di armi giocattolo prive di tappo rosso

mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad

intimidire la persona, è anche vero che in entrambi i casi unico è

lo scopo ultimo dell'incriminazione: ed infatti quest'ultima è in

ogni caso diretta ad impedire che l'arma giocattolo sia comunque

utilizzata per un fine distorto ossia per un uso diverso dal semplice

giuoco; e che, pertanto, non è irrazionale che il legislatore, nella

sua discrezionalità, abbia unificato le predette due ipotesi in

un'unica previsione normativa;

che, d'altra parte, come affermato dalla sent. n. 171 del 1986,

in relazione ad analoga questione, non per il solo rilievo che le due

ipotesi siano diverse nel disvalore, esiste una manifesta

irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto è pur

sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di

cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti

minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità

dell'oggettiva antigiuridicità delle diverse fattispecie;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e

sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di

Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:637 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte